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Massimo Pateri

Massimo Pateri

Mercoledì, 21 Dicembre 2022 18:10

Dichiarazione di Nascita

Descrizione

La registrazione di una nascita è obbligatoria per legge e può essere presentata presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto all’Ufficio di Stato Civile o, in alternativa, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita o nel Comune di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la denuncia di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra gli stessi genitori. L’iscrizione anagrafica del figlio avviene in ogni caso presso il comune di residenza della madre, con l’inserimento nello stato di famiglia della stessa.

La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori coniugati può essere fatta da uno soltanto dei genitori. La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori non coniugati può essere fatta: dai due genitori (se entrambi vogliono riconoscere il figlio) dall’unico genitore che vuole riconoscere il figlio; da un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il prericonoscimento del nascituro.

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i quattordici anni.

La denuncia di nascita può essere resa dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata.

Con la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio può assumere i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento della denuncia di nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.

Al figlio nato da genitori, entrambi stranieri, viene attribuito il cognome applicando la legge nazionale del figlio stesso come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i..

Riferimenti normativi

Artt. 231 e seguenti del Codice Civile, Artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i. Sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, Legge n. 218/1995 e s.m.i..

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento

Settore: I

Dirigente Dott. Massimo Cocco

Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti

Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile

Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi

Modalità di avvio del procedimento

Immediato a seguito della presentazione della denuncia di nascita

Modalità di presentazione della domanda

La dichiarazione di nascita, può essere resa all’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, o nel Comune di residenza di uno dei genitori entro dieci giorni dall’evento, allegando: il proprio documento di identità in corso di validità, l’originale dell’attestazione di nascita compilata e sottoscritta dal Medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

L’ufficio riceve le denunce di nascita senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

In alternativa la nascita può essere dichiarata entro tre giorni dall’evento presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita che la invierà telematicamente al Comune.

Il calcolo dei giorni decorre dal giorno successivo alla nascita.

Qualora la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, chi la dichiara deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile.

Responsabile che adotta il provvedimento finale

Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare la Responsabile del Servizio, dott.ssa Gemma Furesi o in alternativa, l’istruttore amministrativo Contabile dott.ssa Giuliana Tavolacci, ai recapiti e con le modalità indicate al seguente link.

Termine di conclusione del procedimento

La conclusione del procedimento è immediata.

Procedimento che si può concludere con silenzio assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

No.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.

Chi intende opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte la dichiarazione di nascita può presentare ricorso al Tribunale Ordinario.

Pagamenti previsti e modalità

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta

Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco: Contatti

Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello - Contatti:

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

Modulistica

Non prevista

Ultima modifica: 30/11/2022

 

Mercoledì, 21 Dicembre 2022 18:08

Cittadinanza iure sanguinis

Descrizione

In applicazione del principio dello ius sanguinis i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, sono dichiarati cittadini italiani. Il richiedente dovrà dunque dimostrare la discendenza da un avo di cittadinanza italiana e che né l’avo emigrato all’estero né i discendenti hanno mai perso la cittadinanza italiana.

Riferimenti normativi

Legge 13 giugno 1912 n. 555; Legge n. 151 del 1975; Legge 5 febbraio 1992 n.91; D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572; D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, Circolare Ministeriale K.28.01 del 8 aprile 1991, Circolari n. 303/331158 del 20 luglio 2004 e n. 3003 413534 del 21 settembre 2004. D.P.R. 396 del 2000.

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento

Settore: I

Dirigente Dott. Massimo Cocco

Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco: Contatti

Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile

Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi

Modalità di avvio del procedimento

Istanza di parte, avviato in seguito alla presentazione della domanda

Modalità di presentazione della domanda

Per poter richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ci si deve iscrivere all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) mediante domanda all’Ufficio Anagrafe del Comune. L’istruttoria della pratica di iscrizione da parte dell’Ufficio Anagrafe prevede l’accertamento da parte della Polizia Municipale della presenza dello straniero presso l’abitazione dichiarata nell’istanza.

Definita la pratica presso l’Ufficio Anagrafe, il diretto interessato dovrà consegnare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana all’Ufficio di Stato Civile, in marca da bollo da euro 16,00, nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla Circolare K28.1 del 08/04/1991e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano. L'Ufficiale di Stato Civile esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’istante verrà convocato dall’Ufficiale di Stato Civile per la conclusione del procedimento e la firma di tutti gli atti di Stato Civile che l’Ufficio avrà trascritto. A seguito della trascrizione dell’atto di nascita sarà possibile richiedere all’Anagrafe il rilascio della carta d’identità elettronica.

L’attestazione del riconoscimento della cittadinanza italiana è di competenza del Sindaco.

Responsabile che adotta il provvedimento finale

Sindaco del Comune di Carbonia Dott. Pietro Morittu

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare la Responsabile del Servizio, Dott.ssa Gemma Furesi, ai recapiti e con le modalità indicate al seguente al link

Termine di conclusione del procedimento

Per la cittadinanza italiana iure sanguinis i tempi normativi non sono quantificabili a priori in quanto vincolati ai tempi di risposta dei Consolati Italiani all’Estero. Tuttavia, fermo restando che ogni eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata comporterà la sospensione dei termini del procedimento, si indica quale termine di conclusione dello stesso quello di 180 giorni dalla data di protocollazione della domanda.

Procedimento che si può concludere con silenzio assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

No.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.

Avverso il provvedimento di diniego espresso o tacito del provvedimento di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis il cittadino potrà proporre ricorso al Giudice Ordinario.

Pagamenti previsti e modalità

Una marca da bollo da 16,00 euro da allegare alla domanda.

Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta

Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti

Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello - Contatti

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

Modulistica

Per facilitare la presentazione della domanda l’Amministrazione comunale mette a disposizione: l’istanza di avvio al procedimento

Ultima modifica: 30/11/2022

Nome documentoData di PubblicazioneDocumento
Determina ammissioni­ Esclusioni  20/12/2022 ico pdf
Verbale n. 1  20/12/2022 ico pdf
Nome documentoData di PubblicazioneDocumento
Determina Indizione  20/12/2022 ico pdf
Determina approvazione lettera di invito  20/12/2022 ico pdf
Avviso Avvio procedura negoziata  20/12/2022 ico pdf
Determina esclusione  24/01/2023 ico pdf
Verbale n.1  24/01/2023 ico pdf
Martedì, 20 Dicembre 2022 13:31

Piano triennale informatico 2023-2025

Piano triennale informatico 2023-2025 ico pdf

È online la graduatoria generale definitiva e le sub graduatorie speciali per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica relative al bando 2021-2022. Per visionare gli elenchi clicca QUI.

Nome documentoData di PubblicazioneDocumento

AVVISO

16/12/2022 ico pdf

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

16/12/2022  ico pdf

GRADUATORIA DEFINITIVA GENERALE

16/12/2022  ico pdf

DEFINITIVA GENERALE ORDINE PROTOCOLLO

16/12/2022 ico pdf

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

16/12/2022  ico pdf

SUB GRADUATORIE DEFINITIVE

16/12/2022  ico pdf
Giovedì, 15 Dicembre 2022 17:39

IMU - Compensazione

Descrizione

Procedimento diretto all'emissione del provvedimento di compensazione delle somme versate e non dovute relativo al pagamento dell'IMU.

Il contribuente che si accorge di aver erroneamente versato una somma maggiore rispetto all’imposta effettivamente dovuta, può presentare richiesta scritta e motivata di compensazione ai fini dell'assestamento dei versamenti successivi, utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune o in carta libera e allegando la documentazione necessaria per l'istruttoria.

Non è ammessa la compensazione con minori versamenti effettuati in anni precedenti.

Il contribuente, può presentare la richiesta di compensazione, in alternativa al rimborso, entro cinque anni dall'effettuazione del versamento superiore all’imposta dovuta. L'importo a credito può essere compensato con l’imposta dovuta per l’anno e/o gli anni successivi.

La compensazione può essere effettuata purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi

L. n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 738, che ha riformato l'IMU (Imposta municipale propria);

  • art.1, comma 167, legge 296/2006
  • REGOLAMENTO IMU 2020 approvato con Deliberazione di CC n° 37 del 29-09-2020.

Compensazione IMU – Articolo 11 - Rimborsi e compensazione del REGOLAMENTO IMU 2020 approvato con Deliberazione di CC n° 37 del 29-09-2020:

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.

4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.

5.Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata anche nella stessa istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune sempre a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

É fatto divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. La richiesta di compensazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. La compensazione è subordinata all'accoglimento della richiesta presentata.

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento

Contatti: UFFICIO IMU

  • Dirigente: Dott.ssa Maria Cristina Pillola

Contatti: Dott.ssa M. Cristina Pillola

  • Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca Massa

Contatti: Dott. Gianluca Massa

Modalità di avvio del procedimento

  • Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda di compensazione.

Modalità di presentazione della COMPENSAZIONE IMU

Consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati:

  • Cartacea: direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente;
  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Il protocollo rilascia la ricevuta di protocollazione);
  • Mail ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Il protocollo rilascia la ricevuta di protocollazione).

 

  • A mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno e deve essere indirizzata all’Ufficio IMU del Comune di Carbonia.

Termini di presentazione della domanda di COMPENSAZIONE IMU

art.1, comma 164, legge 296/2006

La compensazione IMU delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Per richiedere informazioni sul procedimento, è possibile contattare gli uffici e le persone indicate nella sezione dell'Amministrazione Trasparente dedicata all'Articolazione dell'Ufficio IMU: Contatti Ufficio IMU

Termine del procedimento

  • Entro 180 giorni dalla richiesta di compensazione.

Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

  • No

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

I soggetti intestatari del tributo possono contestare l’avviso di accertamento/diniego attraverso gli strumenti delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato.

Link di accesso ai servizi on line

Servizi On-Line

Pagamenti previsti e modalità

La domanda di compensazione IMU e la relativa presentazione sono gratuite

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contatti: Dott.ssa M. Cristina Pillola

La richiesta di intervento sostitutivo deve essere indirizzata alla Dirigente attraverso la PEC istituzionale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in maniera cartacea al Protocollo dell'Ente.

Modulistica per istanza di parte

  • Modulopresente sul sito internet del Comune: COMPENSAZIONE IMU
  • Atti e documenti da allegare alla domanda:
  • Sì. Documentazione a supporto della situazione dichiarata, come specificato nella Modulistica IMU

Se la domanda viene firmata digitalmente o inviata via pec dall'intestatario, così da identificarne l'identità digitale, non è necessario allegare la copia di un documento di identità. In caso contrario, la copia del documento deve essere sempre allegata alla domanda.

Data aggiornamento: 21/11/2022

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