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Cambio residenza da altro Comune o dall'estero

La dichiarazione di variazione della residenza deve essere presentata a seguito dell’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.

Nel caso di più persone che provengono da Comuni diversi, anche se nella stessa nuova famiglia anagrafica, è necessario presentare diverse richieste.

La dichiarazione è soggetta ad accertamento da parte della Polizia Locale. Eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la revoca della residenza e la segnalazione alle competenti Autorità.

Contestualmente alla variazione di residenza, è possibile dichiarare la costituzione di una convivenza di fatto.

Normativa di riferimento

  • Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.

  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.

  Modalità di avvio del procedimento

Il procedimento di iscrizione anagrafica può essere avviato nelle seguenti modalità:

 Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda.

  • Procedimento d’ufficio.

  Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento:

  Modalità di richiesta

Le richieste possono essere inoltrate, oltre che allo sportello comunale, con una delle seguenti modalità:

  • ONLINE: tramite il servizio ANPR, accessibile con credenziali SPID, CIE, CNS;

  • per via telematica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. purché la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale oppure che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

  • per via telematica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a patto che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

  Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

L'adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli ufficiali di anagrafe, o dai funzionari appositamente delegati o incaricati dal Sindaco o dal Dirigente.

Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.

 Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Anagrafe attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

 Termine del procedimento

L’iscrizione in anagrafe avviene entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione della domanda e sarà definita nel termine dei 45 giorni.

Le dichiarazioni di residenza o le variazioni anagrafiche dichiarate dal cittadino vengono automaticamente iscritte dall’Ufficiale dell’Anagrafe entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni medesime, salvo eventuali casi di nullità come il vizio della firma. Dal momento della presentazione della domanda, scatta il termine di 45 giorni entro cui il Comune può fare gli accertamenti e le verifiche necessarie; superato questo termine la dichiarazione di residenza è accolta a mezzo del meccanismo del silenzio-assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità di attivazione

Contro i provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

  Pagamenti previsti

La richiesta di cambio di indirizzo non comporta costi.

  Link di accesso ai servizi on line

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1528-anagrafe-elettorale-leva

  Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti delegati per l'adozione del provvedimento finale.

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

  Segretaria Generale: Dott. ssa Antonella Marcello

  Modulistica


All’atto della presentazione dell’istanza è necessario inoltre allegare:

  • Documento di identità in corso di validità del/della dichiarante (originale e fotocopia, se presentata allo sportello) e, se presente, di una persona maggiorenne già residente nell’abitazione (fotocopia).

  • Documentazione idonea a dimostrare la regolare occupazione dell’abitazione.

  • Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea (Allegato A).

  • Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti all'Unione Europea (Allegato B).

  

Data aggiornamento: 30/09/2022

Letto 228 volte Ultima modifica il Venerdì, 28 Ottobre 2022 20:51
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