Descrizione
L'affidamento personale delle ceneri attribuisce al familiare che ne ha titolo e cioè il coniuge ovvero uno dei parenti di primo grado o il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74- 75- 76 e 77 del Codice Civile, la possibilità di conservare presso la propria residenza le ceneri provenienti dalla cremazione della salma o dei resti mortali.
Non è consentita la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
A seguito del provvedimento di autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile su istanza dell’avente titolo, la materiale consegna dell’urna avverrà mediante sottoscrizione, da parte dell’affidatario, del verbale redatto dall’Ufficio Cimiteriale/Patrimonio in cui verranno specificati gli obblighi di legge per la corretta custodia;
La cremazione, il trasporto e l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, o dei resti mortali ovvero la loro dispersione nei luoghi individuati dalla legge avvengono in conformità dei principi sanciti dalla normativa statale e trovano specifica disciplina a livello regionale e nei regolamenti comunali.
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
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tumulate in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
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interrate all’interno del cimitero in un’area a ciò destinata in via esclusiva;
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disperse;
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affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
Concluso il procedimento di cremazione le ceneri vengono riposte in un’urna sigillata recante i dati anagrafici del defunto, con destinazione il cimitero comunale oppure l’affidamento al familiare istante che ne ha titolo
L’ufficio di Stato Civile, dopo aver esaminato l’istanza e la documentazione allegata, autorizzerà l’affidamento, il trasporto ovvero richiederà integrazioni documentali e/o chiarimenti.
Riferimenti normativi
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria;
Legge del 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
Legge Regione Sardegna del 22 febbraio 2012, n. 4 Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie modificata e integrata dalla Legge 2 agosto 2018 n.32;
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento di affidamento dell’urna cineraria
Settore: I Dott. Massimo Cocco
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, il procedimento amministrativo è avviato per lo Stato Civile a seguito dell’assegnazione da parte dell’Ufficio Protocollo
Modalità per presentare la domanda di affidamento dell’urna
Il familiare che intende ottenere l’affidamento delle ceneri dovrà compilare l’istanza di affidamento dell’urna cineraria disponibile al seguente link: e presentarla unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio:,compilata a firmata di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
Entrambi i documenti sono soggetti all’apposizione della marca da bollo da Euro 16,00.
Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale di affidamento
Responsabile che adotta il provvedimento finale:
Dirigente I settore Dott. Massimo Cocco
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento di affidamento dell’urna cineraria
Contattare l’Ufficio dello Stato Civile del Comune, con i recapiti e le modalità indicati nella sottosezione “Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”
Termine del procedimento di affidamento dell’urna cineraria
Per quanto attiene al provvedimento di autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria lo stesso potrà essere rilasciato senza ritardo dalla data di assegnazione all’ufficio e fermi restando i tempi di completamento dell’istruttoria qualora la documentazione presentata non sia completa.
Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli
In caso di ritardi o inadempienze, è possibile rivolgersi al Segretario/a Generale che interviene per garantire il rispetto del procedimento ovvero al Difensore Civico Regionale
Le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
Link di accesso ai servizi on line
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
Nominativo del titolare del potere sostitutivo: Segretario/a Generale
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Data aggiornamento: 24/03/2023