Descrizione
È facoltà del cittadino cui sia stata contestata una violazione al Codice della Strada presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione.
Il pagamento in misura ridotta della sanzione non deve essere avvenuto.
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di pace.
Il ricorso non è soggetto ad alcun onere specifico e va presentato in carta semplice. Il ricorrente non necessita di essere rappresentato da un legale.
Il ricorso deve essere presentato al Prefetto di Cagliari.
Il ricorso da proporre al Prefetto è un documento da redigere in forma scritta ed in carta libera con il quale il trasgressore (conducente) e/o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore), congiuntamente o disgiuntamente, individua/no i motivi di fatto e/o di diritto in base ai quali si ritiene illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale ricevuto.
Esso va consegnato/trasmesso alla Polizia locale ovvero direttamente al Prefetto, con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.).
Il ricorrente può richiedere anche di essere sentito dal Prefetto con riguardo alla violazione che gli è stata contestata. Si precisa, però, che la mancata audizione, ancorché richiesta, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non rende la decisione del Prefetto viziata.
Il Prefetto dovrà decidere il ricorso, in base ai motivi addotti nello stesso e alla documentazione ivi allegata, nel termine perentorio di 180 giorni (se è stato presentato al Comando accertatore) ovvero in quello di 210 giorni (se è stato presentato direttamente al Prefetto).
Tale termine è sospeso in caso di audizione ai sensi dell'art. 204, comma 1 ter, C.d.S. (significa che, dalla notifica dell'invito a presentarsi sino alla data di convocazione, non decorrono i termini sopra indicati).
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni e alla documentazione allegata allo stesso.
Qualora il Prefetto ritenga non fondati i motivi di ricorso, pertanto, conferma la legittimità del verbale ed emette un'ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (rispetto all'importo del verbale, la sanzione è raddoppiata) aggiungendo le spese di notifica.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 204 C.d.S., la notifica di tale provvedimento potrà essere effettuata nei 150 giorni successivi.
Il cittadino che non concordasse con la decisione del Prefetto e si ritenesse leso dalla stessa, può presentare ulteriore ricorso (opposizione) davanti al Giudice di Pace di Cagliari, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. (art.205 del Codice della Strada).
Qualora il Prefetto ritenga fondati i motivi di ricorso emette un'ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di accertamento estinguendo sia la sanzione pecuniaria indicata sul verbale sia l'eventuale sanzione accessoria.
Il ricorso può essere accolto anche tramite il silenzio accoglimento del Prefetto qualora non adotti il provvedimento nei termini: entro 180 giorni se il ricorso è stato presentato all'Organo accertatore ovvero entro 210 giorni se lo stesso è stato presentato direttamente al Prefetto, salvo sospensione degli stessi qualora sia stata richiesta l'audizione.
Riferimenti normativi
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Codice della Strada - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
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Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.- D.P.R. 16/12/1992, n. 495
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Legge 24/11/1981 n° 689
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Legge n. 214 del 01/08/2003
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento
-Settore: Settore Polizia Locale
-Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Polizia Stradale
-Dirigente: Andrea Usai – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte
Modalità per presentare la domanda
Al Prefetto di Cagliari da presentare:
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tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Prefetto
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presso il Comando di Polizia Locale di Carbonia
Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale
Il Prefetto, esaminati il ricorso e la documentazione allegata, il verbale e gli atti prodotti dal Comando accertatore e sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, adotterà il provvedimento finale di rigetto del ricorso o di archiviazione, entro il termine di:
- 210 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto;
- 180 giorni se il ricorso è presentato al Comando di Polizia Locale di Carbonia.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, i predetti termini si sospendono dal momento in cui il ricorrente riceve l'invito, fino alla data di espletamento dell'audizione (max 30 giorni).
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Per richiedere informazioni sul procedimento, è possibile contattare gli uffici e le persone indicate nella sezione “Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.
Termine del procedimento
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o l'ordinanza di archiviazione, deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 del Codice della Strada.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, secondo le modalità sotto indicate, a mezzo conto corrente postale intestato al Comando di Polizia Locale del Comune di Carbonia, indicando la causale del versamento, gli estremi dell'ordinanza ingiunzione (numero di protocollo e data).
E' importante rilevare che, in caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza motivata di conferma del verbale adottata dal Prefetto, dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle spese.
Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli
Ricorso Amministrativo al T.A.R./Giudice Ordinario.
Link di accesso ai servizi on line
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411
Pagamenti previsti e modalità
Contributo Unificato
Diritti di copia
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
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Nominativo del titolare del potere sostitutivo: Segretaria Generale Dott.ssa Antonella Marcello
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica per istanza di parte
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domanda libera
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Atti e documenti da allegare alla domanda:
il verbale amministrativo o l’ordinanza prefettizia o la cartella esattoriale
ogni altro documento di prova ritenuto utile dall’interessato
copia di un documento di riconoscimento valido
Data aggiornamento: 30/09/2023