Descrizione
La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla propria vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto, al comune di residenza entro dieci giorni.
La convivenza di fatto può cessare per:
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matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
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decesso del convivente;
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cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
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cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
Non cessa invece se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.
Riferimenti normativi
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Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
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Circolare del Ministero dell'Interno 7/2016
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento
Settore: I
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Anagrafe , Elettorale, Leva
Dirigente: Dott. Massimo Cocco
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda
Modalità per presentare la domanda
Le richieste possono presentate:
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personalmente allo sportello comunale
oppure per via telematica, a uno dei seguenti indirizzi email:
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all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ad una delle seguenti condizioni:
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che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
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che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
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all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. alle seguenti condizioni:
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che la copia della richiesta recante le firme degli interessati e la copia dei documenti d’identità di entrambi gli interessati siano acquisite mediante scanner e trasmesse unitamente alla richiesta.
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Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale
L'adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli ufficiali di anagrafe, o dai funzionari appositamente delegati o incaricati dal Sindaco o dal dirigente. Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare l’Ufficio Anagrafe con i recapiti e le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.
Termine del procedimento
L’iscrizione in anagrafe avviene entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione dell’istanza e saranno definite nel termine dei 45 giorni.
Procedimento che si può concludere con silenzio-assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
Sì con silenzio/assenso dell’Amministrazione
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli
Contro i provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei modi e tempi con le modalità indicate dal codice di procedura civile.
In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al TAR competente. Qualora si ritenga leso un diritto soggettivo, è possibile ricorrere al Tribunale competente nei termini e modi di cui al codice di procedura civile.
Link di accesso ai servizi on line
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411
Pagamenti previsti e modalità
La richiesta è gratuita
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
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Dott. Massimo Cocco
Contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.
Il potere sostitutivo può essere esercitato dal segretario generale nei confronti dei dirigenti, oppure dai dirigenti nei confronti dei responsabili dei procedimenti delegati per l'adozione del provvedimento finale.
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Contatti
Dirigente: Dott. Massimo Cocco
Segretaria generale: Dott.ssa Antonella Marcello
Modulistica per l’istanza di parte
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Modulo da scaricare disponibile .qui
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Atti e documenti da allegare alla domanda: documento di riconoscimento
Data aggiornamento: 27 ottobre 2023