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Art. 22 (Monitoraggio degli obiettivi e indicatori)

In vigore dal 31 Maggio 2011

  1. Alla fi ne di ciascun esercizio fi nanziario e in accom- pagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali sco- stamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20.
  2. Ai fi ni del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l’eser- cizio fi nanziario di riferimento e per l’arco temporale plu- riennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la speci fi cazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripiani fi cazione.
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