IL SINDACO
Richiamate le Ordinanze Sindacali n° 50 del 28.03.2003 e n° 54 del 10.02.2004 e n° 23 del 1.03.2005, prot. 6183;
Vista la nota R.A.S. del 27.04.1995 e la nota della Provincia di Cagliari del 20.01.2004, irca le condizioni minimali di prevenzione, profilassi e di lotta contro le zecche;
Visto il D.L. n° 22 del 05.02.1997, artt. 13 e 14;
Visto il Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Carbonia, artt. 58 e 59;
Visto l’art 54 del D.Lgs n°267/2000,
REVOCA
la propria Ordinanza n° 39 del 14.03.2007;
O R D I N A
A TUTTA LA CITTADINANZA, ENTI E IMPRESE
1. Di effettuare, entro il 15 maggio 2009, un’accurata pulizia degli spazi di ragione privata ell’intero territorio Comunale, avendo cura di operare un’efficace falciatura delle erbacce, he dovrà essere ripetuta periodicamente, secondo necessità, allo scopo di ricontrollarne la icrescita, nonché provvedere alla bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o eposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti.
In caso di inosservanza di quanto prescritto al presente punto il Comune, interverrà irettamente con spese a carico degli inadempienti.
2. Di provvedere alla pulizia degli animali domestici e di mantenere costantemente puliti, a ezzo di disinfezioni periodiche gli spazi a questi dedicati, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario ASL n°7 su ichiesta degli interessati.
3. A tutti gli allevatori del territorio, la cui attività sia connessa a stabulazione permanente, di rovvedere alla bonifica degli ovili e delle stalle, nonché alla loro disinfestazione periodica l fine di prevenire le infestazioni da zecche, avvalendosi obbligatoriamente della onsulenza del servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario ASL n°7.
4. Il divieto assoluto della sosta e del pascolo delle greggi nell’agglomerato urbano e consente l pascolo in zone distanti almeno 1000 (mille) metri dal perimetro urbanizzato.
5. Al servizio di Igiene Pubblica ed al Servizio Veterinario ASL n°7 di fornire, a chiunque ne accia richiesta, tutte le indicazioni utili ed indispensabili, affinché sia possibile ottemperare efficacemente a quanto disposto dalla presente ordinanza.
INVITA
Ad impiegare nelle aree cortilizie private idonei prodotti antiparassitari per la lotta alle zecche, da cegliersi ed utilizzarsi seguendo le indicazioni del Centro Provinciale antimalarico e anti insetti di an Giovanni Suergiu.
La violazione del disposto dell'Ordinanza relativa al diserbo delle aree situate nei centri abitati omporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, a € 25,00 a € 500,00.
Il Comando di P.M. e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
IL SINDACO
On. Ing. CHERCHI Salvatore
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