ORDINANZA N° 42 del 10 MARZO 2010
Oggetto: Autorizzazione alla gestione dell'ecocentro Comunale provvisorio sito nel PIP
IL SINDACO
Premesso che:
• con determinazione n.183 del 29/12/2008 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento della “Gestione del servizio di igiene urbana e servizi complementari” alla società De Vizia Trasfer Spa, con sede in via Duino 136 a Torino;
• in data 22/01/2009 tra l'Amministrazione comunale di Carbonia e la società De Vizia Transfer S.p.a. è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep 3/2009 registrato ad Iglesias il 29/01/2009 serie 1 numero 18;
• il servizio di igiene urbana oggetto di detto contratto ha avuto decorrenza dal 01 febbraio 2009 con la previsione di un periodo transitorio di tre mesi al termine del quale prende avvio il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti con la progressiva asportazione dei vecchi cassonetti stradali fino ad oggi utilizzati;
• Con la delibera del Consiglio Comunale di Carbonia n°15 del 20/04/2009 è stato approvato il regolamento di igiene urbana contenente, tra le altre cose, le norme per la separazione ed il conferimento dei rifiuti in modo differenziato da parte di tutte le utenze del Comune di Carbonia titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
Visto
• Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.21/59 del 08.04.2008, il quale:
1. fissa la soglia guida del 70% di raccolta differenziata della produzione complessiva dei rifiuti nel futuro ambito territoriale ottimale di smaltimento e negli eventuali sub-ambiti di raccolta, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.75/18 del 30.12.2008, da raggiungere progressivamente entro il 2012, secondo la seguente scansione temporale:
50% al 31.12.2009;
60% al 31.12.2010;
65% al 31.12.2011;
70% al 31.12.2012;
2. per quanto concerne le infrastrutture di servizio per la raccolta differenziata, prevede “la realizzazione di ecocentri e/o aree di raggruppamento dei materiali da raccolta differenziata in tutto il territorio regionale, fino a garantire la presenza di almeno un ecocentro in ogni Comune della Sardegna”;
• Considerata la nota 19387 del 25/07/2008 con la quale la direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio ha emanato le linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento;
• Considerato altresì che, a seguito dell’emanazione del D.M. 13/05/2009, la Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, con nota prot. 15808 del 27/07/2009, ha emanato un aggiornamento alle predette linee guida;
• visto che le linee guida richiamate prevedono che :
• Le raccolte domiciliari comportano il passaggio dei mezzi di raccolta a orari e in giornate prefissate, pertanto le utenze avvertono la necessità di strutture che consentano il conferimento diretto sia delle frazioni di rifiuti per le quali risulta difficile rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta,sia di quelle frazioni per le quali non è previsto specifico circuito di raccolta.
• Gli ecocentri non prevedono l’installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento; hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e possono diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati, nonché dei Gestori del servizio per operazioni di raggruppamento dei rifiuti differenziati conferiti. Un Ecocentro deve necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorveglino il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.
• Considerato che le linee guida già citate, al capitolo II, nel descrivere il regime autorizzativo attribuiscono al comune territorialmente competente il potere di approvare la realizzazione dei centri di raccolta comunali ;
• Richiamato il regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 20 Aprile 2009 che all'art.16 prevede espressamente la realizzazione di ecocentri nel territorio comunale;
Considerato altre sì che:
• alla luce di quanto sopra indicato, nell'ambito dei sistemi di raccolta differenziata spinta dei rifiuti, realizzati con metodologia domiciliare, ovvero porta a porta, gli ecocentri e le aree attrezzate di raggruppamento si configurano come ausilio indispensabile per la corretta ed efficace gestione del servizio;
• la loro assenza può ingenerare difficoltà da parte dei cittadini nelle attività di conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, l'abbandono dei rifiuti nel territorio urbano ed extraurbano con conseguenti fenomeni di inquinamento ambientale;
• Considerato inoltre che, a far data dal 02 Maggio 2009, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti è stato attivato per tutte le utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale secondo le modalità di raccolta descritte negli allegati al contratto dei servizi di igiene urbana e in tutta la documentazione illustrativa fornita alla cittadinanza e così sinteticamente riassunte:
1. raccolta domiciliare con frequenza costante, predeterminata e calendarizzata, tramite l’ausilio di sacchi e contenitori consegnati dal gestore del servizio alle utenze domestiche e non domestiche di: frazione umida, carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica, frazione secca non riciclabile da svolgersi in tutto il territorio comunale in giorni ed orari predefiniti;
2. raccolta domiciliare su prenotazione e/o iscrizione degli sfalci verdi e delle ramaglie, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli dismessi dalle utenze domestiche e non domestiche;
3. raccolta di rifiuti pericolosi quali medicinali scaduti, pile e batterie, contenitori etichettati T e/o F tramite il conferimento in contenitori collocati presso gli esercizi di vendita;
• Dato atto che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, ha avviato tutte le fasi propedeutiche all’avvio dei nuovi servizi e la campagna di comunicazione ed informazione dei cittadini;
Visto che
• La Ifras S.p.a., in A.t.i. con Intini Angelo s.r.l. e Servizi Globali s.r.l., ha sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna la Convenzione avente ad oggetto “L’affidamento dei servizi ed attività necessari per la predisposizione e realizzazione di un piano pluriennale, finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, rinvenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato Parco Geominerario”.
• La Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. 3880 del 11/02/2008, ha chiesto all’Amministrazione Comunale una manifestazione di interesse in merito all’iniziativa a regia regionale di cui al “Progetto Parco Geominerario – Progetto Ecocentri” meglio specificate con le note prot. n. 467/GAB del 20/02/08, n. 13814 del 27/05/08, n. 26421 del 16/10/08, n. 27381 del 22/10/08 e n. 52 dl 07/01/09.
• Il Comune di Carbonia ha aderito all’iniziativa di cui sopra che prevede la progettazione e la realizzazione degli ecocentri comunali definitivi a cura dell’A.T.I. Ifras S.p.A., nell’ambito delle attività del suddetto Piano Pluriennale.
• La realizzazione degli ecocentri comunali definitivi non comporterà alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione comunale in quanto i fondi necessari per la realizzazione delle opere in argomento sono erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della suddetta convenzione sottoscritta con l’A.T.I. Ifras.
• Considerato che l’art. 88 del vigente capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio di igiene urbana individua tre centri di raccolta siti Cortoghiana, a Bacu Abis e nel PIP quali strutture adeguate per il conferimento a livello comunale dei rifiuti urbani, assimilati e differenziati da parte degli utenti di tutto il territorio comunale, con affidamento in gestione alla società affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti
• Verificato che in adiacenza all'area individuata al P.I.P. quale sito definitivo per l'ecocentro c'è la possibilità di localizzare l'ecocentro provvisorio a supporto del servizio di igiene urbana;
• Considerato che attualmente sono state avviate le procedure volte all'esecuzione degli ecocentri definitivi nel territorio comunale attraverso la progettazione degli interventi a cura dell'A.T.I. Ifras S.p.A.;
• Ritenuto che nelle more della conclusione della procedura di cui al punto che precede, sussistano condizioni di indifferibilità ed urgenza per l'avviamento delle attività della struttura temporanea sopra indicata, composta da ecocentro, come meglio rappresentata nella planimetria allegata;
• Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento contigibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n°152/06 e s.m.i., in deroga alle norme sopra citate, con il quale si dispone che la società De Vizia Transfer s.p.a., nelle more della realizzazione degli ecocentri definitivi, gestisca l'ecocentro temporaneo al PIP destinato esclusivamente ai rifiuti prodotti nel Comune di Carbonia per la durata massima di mesi sei, salvo eventuale provvedimento di proroga ove consentito;
• Evidenziato che nella gestione della struttura in parola dovranno comunque essere rispettate le disposizioni contenute nelle linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento di cui alla circolare n° 19387 del 25/07/2008 con la quale la direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio ;
• considerato che con l'art.8 c.4ter del D.L. 194/2009 è stato differito al 30/06/2010 l'adeguamento dei centri di raccolta alle prescrizioni di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.;
• Visto il Regolamento di igiene urbana del Comune di Carbonia;
• Visto il decreto legislativo 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
Alla ditta De Vizia Transfer S.p.A. con sede legale in Via Duino 136 – Torino, di gestire, in forza del contratto di appalto rep 3/2009 registrato ad Iglesias il 29/01/2009 serie 1 numero 18, in deroga alle normali procedure autorizzative previste dal D.Lgs n° 152/2006, l'ecocentro provvisorio sito al PIP prima traversa e secondo le seguenti prescrizioni:
1. Nel centro potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti solidi urbani e assimilati;
2. I rifiuti dovranno essere conferiti all’interno dei contenitori a tenuta stagna, di varie dimensioni, a seconda della tipologia di rifiuto, e in nessun caso potranno essere a contatto con il suolo;
3. Le tipologie di rifiuto oggetto di conferimento temporaneo sono tutte quelle di origine domestica e quindi, principalmente: frazione organica, imballaggi in carta e cartone, plastica, vetro e metalli, ingombranti ferrosi e non ferrosi, elettrodomestici fuori uso (frigoriferi, lavatrici, forni e fornelli, televisori, ecc.), legna, materassi, pile esauste, farmaci scaduti, contenitori etichettati “ T” e/o “F”, pneumatici usati, inerti derivanti da piccole demolizioni, accumulatori al piombo ed eventualmente altre frazione di rifiuto domestico previste nel regolamento comunale di igiene urbana e per le quali si renda necessario attivare un conferimento temporaneo;
4. I contenitori, della dimensione massima di 30 mc. cadauno, dovranno essere vuotati non appena pieni, compatibilmente con gli orari di apertura degli impianti e gli appuntamenti fissati da questi ultimi per il conferimento e il gestore dovrà avere cura che il deposito dei rifiuti, con particolare attenzione alla frazione umida, sia limitato al tempo strettamente necessario alla loro gestione e comunque entro i termini di legge;
5. Le operazioni di trasferimento dei rifiuti dagli autocarri ai cassoni scarrabili, operate dal gestore del servizio, saranno consentite esclusivamente per i rifiuti raccolti in modo differenziato e comunque dovranno effettuarsi avendo cura di non contaminare in alcun modo il terreno sottostante e senza interferire con le attività dell’area destinata al conferimento da parte degli utenti;
6. L’area sulla quale sorgerà il centro dovrà essere organizzata ed allestita a regola d’arte e nel rispetto di ogni prescrizioni di legge in materia. Dovrà altre sì essere predisposta tutta la cartellonistica necessaria conformemente a quanto previsto nelle linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento richiamate in premessa;
7. Il centro dovrà mantenersi in perfetto ordine e con la massima pulizia del suolo, e in nessun caso dovranno fuoriuscire percolati dai contenitori dei rifiuti;
8. Qualora, per qualsiasi motivo, gli impianti non dovessero garantire una sollecita accettazione dei materiali e non ci fossero disponibili siti di conferimento alternativi la ditta De Vizia Transfer S.p.A. dovrà darne immediata notizia all’Ufficio Servizi di Pubblica Utilità che adotterà i provvedimenti del caso per evitare la sospensione del servizio;
9. La ditta De Vizia Transfer S.p.A. ha l’obbligo di presidiare l’area e verificare che i conferimenti siano effettuati esclusivamente da utenti del comune di Carbonia e che i rifiuti conferiti siano esclusivamente di origine domestica nel rispetto del contratto, del regolamento comunale di igiene urbana e delle disposizioni impartite dall'ufficio Servizi di Pubblica Utilità.
La presente ordinanza ha validità per sei mesi salvo eventuale provvedimento di proroga ove consentito
DISPONE
Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso affissione all’albo pretorio, e pubblicazione sul sito internet del Comune di Carbonia.
Che la Polizia Municipale, la Forza Pubblica ed il personale comunale incaricato dei controlli verifichino e facciano osservare l’esatto adempimento alla presente Ordinanza.
Che il servizio Messi notificatori provveda con la massima urgenza e tempestività a comunicare il presente provvedimento a:
• Direttore Generale;
• Dirigente IV Servizio;
• Responsabile settore servizi di Pubblica utilità;
• Comandante dei vigili Urbani;
• Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare;
• Ministero del Lavoro, Salute e politiche sociali;
• Ministero dello sviluppo economico;
• Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
• Provincia di carbonia Iglesias;
• Azienda A.S.L. 7
• A.R.P.A.S.
• De Vizia Transfer S.p.A.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. della Sardegna nei termini e nei modi previsti dalla Legge del 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Sindaco
Ing. Salvatore Cherchi
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