ORDINANZA N. 58 DEL 29/03/2010
PROT. 9334
IL SINDACO
Vista la nota R.A.S. del 27.04.1995 e la nota della Provincia di Cagliari del 20.01.2004, circa le condizioni minimali di prevenzione, profilassi e di lotta contro le zecche;
Visto il D.L. n° 22 del 05.02.1997, artt. 13 e 14;
Visto il Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Carbonia, artt. 58 e 59;
Visto l’art 54 del D.Lgs n°267/2000,
O R D I N A
A TUTTA LA CITTADINANZA, ENTI E IMPRESE
1. Di effettuare, entro il 30 Aprile 2010, un’accurata pulizia degli spazi di ragione privata nell’intero territorio Comunale, avendo cura di operare una efficace falciatura delle erbacce, che dovrà essere ripetuta periodicamente, secondo necessità, sino al 30/09/2010, allo scopo di ricontrollarne la ricrescita, nonché provvedere alla bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti.
In caso di inosservanza di quanto prescritto al presente punto, il Comune interverrà direttamente con spese a carico degli inadempienti.
2. Di provvedere alla pulizia degli animali domestici e di mantenere costantemente puliti, a mezzo di disinfezioni periodiche, gli spazi a questi dedicati seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario ASL n°7 su richiesta degli interessati.
3. A tutti gli allevatori del territorio, la cui attività sia connessa a stabulazione permanente, di provvedere alla bonifica degli ovili e delle stalle, nonché alla loro disinfestazione periodica al fine di prevenire le infestazioni da zecche, avvalendosi obbligatoriamente della consulenza del servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario ASL n°7.
4. Il divieto assoluto della sosta e del pascolo delle greggi nell’agglomerato urbano e consente il pascolo in zone distanti almeno 1000 (mille) metri dal perimetro urbanizzato.
5. Al servizio di Igiene Pubblica ed al Servizio Veterinario ASL n°7 di fornire, a chiunque ne faccia richiesta, tutte le indicazioni utili ed indispensabili, affinché sia possibile ottemperare efficacemente a quanto disposto dalla presente ordinanza.
INVITA
Ad impiegare nelle aree cortilizie private idonei prodotti antiparassitari per la lotta alle zecche, da scegliersi ed utilizzarsi seguendo le indicazioni del Centro Provinciale antimalarico e anti insetti di San Giovanni Suergiu.
La violazione del disposto dell'Ordinanza relativa al diserbo delle aree situate nei centri abitati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.
Il Comando di P.M. e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
IL SINDACO
On. Ing. CHERCHI Salvatore
Allegati: