Prot. n° 20271 Ordinanza n° 246 del 26/06/2013
IL SINDACO
VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
VISTO il D.P.C.M. marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;
VISTO il il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisisti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
CONSIDERATO che la G.C. con delibera n. 90 del 03.06.2013 ha espresso atto di indirizzo per la predisposizione di un piano di classificazione acustica del territorio comunale;
TENUTO CONTO che nel periodo estivo è prassi consolidata che i titolari di pubblici esercizi richiedano l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico antistante la propria attività con tavolini e sedie, nonché vogliano intrattenere la propria clientela con iniziative musicali tipo piano-bar, disco-bar e quant’altro similare;
RITENUTO giustificato, al fine di incrementare l’occupazione nel settore delle attività produttive e di contenere il fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località con evidenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza delle persone, promuovere anche per il corrente periodo estivo lo sviluppo di trattenimenti musicali e di spettacolo ad iniziativa dei gestori di pubblici esercizi e ad uso della propria clientela;
CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio le diverse esigenze;
ATTESO che alcuni pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno già dato inizio ad attività di allietamento o di intrattenimento musicale potenzialmente idoneo a creare inquinamento acustico e dunque disturbo nella cittadinanza;
SENTITA l’ARPAS, Dipartimento di Carbonia-Iglesias;
RITENUTO necessario pertanto, nelle more dell’adozione di un Regolamento comunale per la tutela dell’inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6 della legge 447/1995 disciplinare l’utilizzo da parte degli operatori commerciali, delle emissioni sonore provenienti da manifestazioni o attività economiche richiamate in premessa anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
O R D I N A
A) di consentire, a decorrere dal 27 giugno fino al 21 settembre del corrente anno, lo svolgimento di intrattenimenti all’aperto e all’esterno dei pubblici esercizi tramite l’utilizzo di strumenti musicali, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge;
B) di subordinare le attività di cui al punto A) alla preventiva Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) all’Ufficio Polizia Amministrativa, entro 5 giorni dall’evento/i, con l’indicazione delle date di svolgimento. I gestori, dopo la verifica degli impianti utilizzati, qualora
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risulti che l'impianto non è in grado di superare il limite di rumorosità di emissione e immissione stabilito dalla normativa vigente, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n° 445/2000. Tale documento è allegato alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
C) le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari: dalle ore 20,00 e termine entro le ore 01,00 del giorno successivo.
D) DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, nei giorni di mercoledì durante la manifestazione “Nottinsieme” dalle 20.00 fino alla chiusura dell’attività, è vietata:
a) la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri in vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari e in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
b) la consumazione e l’abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
È consentita:
- la somministrazione e/o consumo di bevande in contenitori in vetro all’interno del pubblico esercizio o ai tavoli all’esterno;
E’ obbligo dei titolari degli esercizi pubblici:
- esporre in modo ben visibile al pubblico, mediante avviso, il presente divieto.
Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori in plastica e nelle lattine.
E) SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 659 e 660 c.p.), nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 10 c. 1 e 2 della legge 26.10.1995 n. 447 nel modo seguente:
chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;
chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all’art. 4 e all’art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00.
Il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti.
Saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo compreso tra euro 25,00 e euro 500,00 così come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste nel presente atto.
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Per l’accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie.
A chiunque spetti è fatto l’obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Trasmessa a:
Ufficio Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comando Polizia Locale
Compagnia Carabinieri
Commissariato di P.S.
Guardia di Finanza
Ufficio Stampa
Carbonia, lì 26/06/2013
IL SINDACO
Giuseppe Casti
Allegati: