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Martedì, 19 Febbraio 2019 12:43

PUBBLICI ESERCIZI- N° 146/2016- Orari e disciplina dei trattenimenti all’esterno dei pubblici esercizi e degli spettacoli all’aperto su aree pubbliche inizio stagione estiva 2016 (dal 10 giugno fino alla proclamazione del nuovo Sindaco)

Prot. n° 21492 ORDINANZA N° 146 DEL 27/05/2016 

Oggetto: Orari e disciplina dei trattenimenti all’esterno dei pubblici esercizi e degli spettacoli all’aperto su aree pubbliche inizio stagione estiva 2016 (dal 10 giugno fino alla proclamazione del nuovo Sindaco)

IL SINDACO

PREMESSO che è compito dell’Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall’inquinamento acustico connessi all’utilizzo indisciplinato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora; 
TENUTO CONTO che nel periodo estivo è prassi consolidata che i titolari di pubblici esercizi richiedano l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico antistante la propria attività con tavolini e sedie, nonché vogliano intrattenere la propria clientela con iniziative musicali tipo piano-bar, disco-bar e quant’altro similare;
ATTESO che nelle more della predisposizione del piano di classificazione acustica del territorio comunale è opportuno provvedere in merito alla regolamentazione dello svolgimento di piccoli intrattenimenti all’aperto su aree pubbliche all’esterno dei pubblici esercizi per l’inizio della stagione estiva 2016;
RITENUTO giustificato, al fine di incrementare l’occupazione nel settore delle attività produttive e di contenere il fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località con evidenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza delle persone, promuovere anche per il corrente periodo estivo lo sviluppo di trattenimenti musicali e di spettacolo ad iniziativa dei gestori di pubblici esercizi a servizio della propria clientela;
CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;
SENTITA l’ARPAS, Dipartimento di Carbonia-Iglesias;
SENTITE le Associazioni di categoria;
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della legge 447/1995, disciplinare l’utilizzo da parte degli operatori commerciali, delle emissioni sonore provenienti da piccoli trattenimenti derivanti dalle attività economiche in parola;
VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
VISTO il D.P.C.M. marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;
VISTO il il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisisti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;


O R D I N A 

A) di consentire, a decorrere dal 10 giugno fino alla proclamazione del nuovo Sindaco, lo svolgimento di trattenimenti all’aperto e all’esterno dei pubblici esercizi tramite l’utilizzo di strumenti musicali, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti per legge;

B) di subordinare le attività di cui al punto A) alla preventiva Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) all’Ufficio Polizia Amministrativa, entro 3 giorni dall’evento/i, con l’indicazione delle date di svolgimento. I gestori redigono apposita dichiarazione sostitutiva che l'impianto non è in grado di superare il limite di rumorosità di emissione e immissione stabilito dalla normativa vigente. Tale documento è allegato alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);

C) le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari: dalle ore 19,00 e termine entro le ore 01,00 del giorno successivo; 

D) la deroga rispetto ai predetti orari per lo svolgimento di specifiche e temporanee manifestazioni o attività musicali legate ad iniziative regolarmente organizzate dal Comune.

Resta inteso che l’esercizio delle attività deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Gli spettacoli o manifestazioni a carattere temporaneo di qualsiasi genere non sono tacitamente ammesse ma necessitano sempre di preventiva autorizzazione da parte degli Uffici di Polizia Locale e sono sottoposte alle prescrizioni orarie della presente Ordinanza.


SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 659 e 660 c.p.), nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 10 c. 1 e 2 della legge 26.10.1995 n. 447 nel modo seguente:
- chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;
- chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all’art. 4 e all’art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00.

Il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti.

Saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo compreso tra euro 25,00 e euro 500,00 così come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste nel presente atto.

Per l’accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie.

A chiunque spetti è fatto l’obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Si informa che il Responsabile del procedimento è il dott. Usai Andrea, Responsabile del Corpo di Polizia Locale, con sede a Carbonia in via Mazzini, 68, tel. 0781 62257.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Carbonia, lì 25/05/2016

IL SINDACO
Giuseppe Casti

Allegati:

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