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Martedì, 19 Febbraio 2019 12:47

Ordinanza n° 393/2016 – Disposizioni volte al contrasto di situazioni di degrado ed incuria di immobili privati ad uso commerciale, artigianale o di servizio, dello scadimento della qualità urbana o impedimento della fruibilità del patrimonio pubblic

Prot. n. 52193 del 15/12/2016 ORDINANZA N. 393 DEL20/12/2016 


Oggetto: Disposizioni volte al contrasto di situazioni di degrado ed incuria di immobili privati ad uso commerciale, artigianale o di servizio, dello scadimento della qualità urbana o impedimento della fruibilità del patrimonio pubblico o privato e del bivacco.

LA SINDACA

Premesso che nel territorio comunale, si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato, commerciale, artigianale o di servizio che ledono l’immagine del decoro che deve essere preservato e tutelato in tutti i suoi aspetti;

Tenuto conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall’oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione commerciale, artigianale o di servizio di proprietà privata.

Riscontrato che vi sono vetrine di attività già dismesse, ma anche di quelle attive, sporche e sulle quali sono affissi, sia nella parte esterna che interna, manifesti, volantini, fogli di giornale, avvisi vari ormai datati e non più attuali;

Riscontrato che vi sono insegne o parti di esse ad indicazione di attività cessate ormai da tempo; 

Rilevato altresì che il fenomeno sopra descritto recando pregiudizio al decoro urbano, genera anche un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine della città, oltreché una infondata convinzione circa un presunto disinteresse da parte della pubblica amministrazione locale;

Rilevato inoltre che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti degenerativi che ledono in particolare il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nel diritto di ogni appartenente alla comunità di poter godere dei propri beni e di quelli pubblici, oltre che di un contesto urbano che siano integri e perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio per cui sono stati progettati e realizzati;

Ritenuto che i sopra citati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative sono estrinsecati da azioni che deturpano, imbrattano, segnano con graffiti o scritte i muri degli edifici, monumenti, musei e i beni strumentali a servizio della città, nonché da danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblici (quali a titolo meramente esemplificativo musei, verde pubblico, panchine, segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti, ecc.), tutti atti che deturpano il contesto urbanizzato della città e ne offendono il decoro;

Rilevato che 
• l'occupazione di spazi pubblici a fini di bivacco, quali occupazioni di pubbliche panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, ecc. con strutture mobili quali sacchi a pelo, coperte tende od oggetti di fortuna, costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;
• pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana, sia degrado urbano posto, tra l'altro, le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;

Che risulta a questo proposito necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo l’espansione di situazioni generali di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile;

Visto l’art. 54 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.), recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall’art. 6 del Decreto-Legge 23.05.2008 n. 92- convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008 n.125, ed in particolare: il comma 1, che disciplina i compiti del Sindaco in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana: il comma 4, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano i suddetti beni;

Richiamate altresì le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 (emanato in attuazione del disposto dell’art. 54, comma 4.bis del citato D.Lgs267/2000 e s.m.i.) : 
“Art.1 Incolumità pubblica e sicurezza urbana..….per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste e difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” e poi a seguire, si specifica che “il Sindaco interviene per pervenire e contrastare:
a) Le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
b) Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) L’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) Le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) I comportamenti che, come la prostituzione per strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per la modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.”

Vista la Legge 24.11.1981 n.689 “Modifiche al sistema penale”, ed in particolare l’art.16, come modificato dall’art. 6 bis del citato Decreto-Legge n.92/2008 (c.d.”pacchetto sicurezza”), convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

Dato atto che – ai sensi dell’art. 54, comma 4, del vigente D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) – la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di SUD SARDEGNA;
Per le motivazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza ed il decoro urbano.


O R D I N A

1) Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili ad uso commerciale, artigianale o di servizio, posti nell’ambito dell’interno territorio del Comune di Carbonia, per le motivazioni illustrate in premessa:
- di tenere pulite le vetrine delle attività attive e cessate e libere da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali e simili, annunci ed avvisi vari con o senza fine di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell’attività in altro luogo o dell’offerta in vendita o locazione dell’immobile o del fondo, che dovranno essere regolarmente autorizzati;
- di rimuovere le insegne degli esercizi per cessata attività, con riprestino dello stato preesistente entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell’attività;

2) il divieto di danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo, calpestare le aiuole fiorite e siti erbosi delimitati, eliminare, danneggiare, tagliare e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l’esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, danneggiare e imbrattare la segnaletica, scavalcare transenne e ripari posti a protezione del verde pubblico;

3) il divieto di bivaccare, intendendosi per bivacco sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro;

4) che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/81. Che le violazioni alla presente Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell’art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e dell’art. 6 bis della Legge n.125 del 24/07/2008, con una sanzione amministrativa e che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 24.11.1981 n.689.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa.
L’inottemperanza al contenuto del presente provvedimento comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell’art.650 del Codice Penale.

5) che, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del vigente D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), la presente Ordinanza è stata trasmessa preventivamente alla Prefetto co nota prot. n. 50341 del 01/12/2016 successivamente integrata con nota prot. n. 51234 del 07/12/2016 .

6) che la presente Ordinanza venga trasmessa:
- alla Polizia locale di Carbonia;
- alle Forze di Polizia ad ordinamento statale;
- alle Associazioni di categoria
7) La Polizia Locale, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Legge n. 689/1981, sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.


I N F O R M A


Dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:
- ai sensi dell’art. 3 Legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni, oppure
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Carbonia, lì 14/12/2016

LA SINDACA
D.ssa Paola Massidda 

Allegati:

  • Ordinanza n° 393/2016 – Disposizioni volte al contrasto di situazioni di degrado ed incuria di immobili ico pdf
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