Prot. 41905 del 26.10.2020
Ord. n. 168 del 26.10.2020
OGGETTO: PROVVEDIMENTI SULLA VIABILITA’ IN VIA LUBIANA TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N. 171 E IL CIVICO 347 DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2020 FINO AL TERMINE DEI LAVORI E COMUNQUE NON OLTRE IL GIORNO 31 OTTOBRE 2020
IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA l’istanza pervenuta presso l’Ufficio della Polizia Locale il 21/10/2020 prot. N° 41414 del 22/10/2020 prot. N° 41636, da parte della Ditta “VERI VINCENZO SRL” esecutrice i lavori, tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nella via Lubiana, tratto compreso tra i civici n. 171 e n. 347, dalle ore 07:00 del giorno 26 ottobre 2020, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31ottobre 2020, al fine di effettuare lavori di ampliamento della linea telefonica per conto della TIM S.p.a./Sirti S.p.a.;
VISTA l'Autorizzazione al taglio stradale rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, T/S N. 31/2020, allegata all'istanza;VISTO che la via Lubiana, è percorsa da un notevole flusso di traffico in ingresso e in uscita dalla Città e che, nel tratto interessato sono presenti diverse attività commerciali;
VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e le circolari Ministeriali n° 3 del 22.6.1998 e n° 4 del 10.10.1998, sui poteri dirigenziali e sulle funzioni di indirizzo negli enti locali, nonché la Direttiva n° 22 G.M. del 29.10.99, recante come oggetto “Individuazione dei funzionari competenti, alla luce della Legge 127/97, all’adozione dei provvedimenti relativi alla circolazione stradale D.Lgs. 285/92”;
DISPONE
che, dalle ore 07:00 del giorno 26 ottobre 2020, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 ottobre 2020, vengano adottati nella sotto indicata via i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
VIA LUBIANA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N. 171 E IL CIVICO N. 347:
- LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
- DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA , apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: “divieto di sosta con idonei pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata”;
- TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel in cui nel tratto interessato dai lavori vengano interessati i marciapiedi, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni corredato da idoneo pannello integrativo: “pedoni lato opposto”;
Si indicano inoltre le seguenti prescrizioni per la ditta:
- la segnaletica venga posizionata e rimossa a stato d'avanzamento dei lavori e non per l'intero tratto interessato dagli stessi;
- nella via Lubiana, al fine di creare il minor disagio possibile per chi vi transita, per i residenti e per coloro che usufruiscono delle attività commerciali ivi presenti, i lavori in oggetto dovranno impegnare un senso di marcia per volta e mai contemporaneamente;
- la segnaletica sia zavorrata al suolo con sistemi che non danneggino il manto stradale;
- la segnaletica sia sistemata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto previsto nell’ordinanza;
- la segnaletica sia resa visibile sia di giorno che di notte;
- sia ripristinato lo stato dei luoghi.
PREAVVISI:
Dovranno essere apposti preavvisi di divieto di sosta, DALLE ORE 07:00 fino al termine dei lavori, con pannello aggiuntivo di rimozione forzata nella "VIA LUBIANA” in corrispondenza delle intersezioni con le vie confluenti nei tratti di strada di volta in volta soggetti ai lavori.
L'intera area interessata dall'esecuzione delle operazioni dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
La ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 078164758 oppure via PEC alla email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. prima della decorrenza del presente atto;
4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n° 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n° 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Carbonia ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
IL DIRIGENTE P.L.
DOTT. BIAGIONI Gioni