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Voto domiciliare

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE IN CUI DIMORANO (art. 1 del DL 1/2006 convertito con legge 22/2006 e ss.mm.ii.) 

 

Sono ammessi al voto a domicilio oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli elettori interessati al voto domiciliare devono far pervenire, ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2021, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia della tessera elettorale;

- certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta l’impedimento all'elettore di recarsi al seggio e che dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio elettorale comunale e, per le certificazioni mediche, all’ATS Sardegna - ASSL Carbonia territorialmente competente.

 

Domanda per Voto a domicilio ico pdf

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