Ti trovi qui:Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016»Art. 13, c.1, lett a) (Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

Art. 13, c.1, lett a) (Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
    b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
    c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
    d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
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