Testo in vigore dal: 23-6-2016
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi',
nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a
tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene
o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e
aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari.))
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i
bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si applicano
gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita'
professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si
intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime
intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il
tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata.