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Scheda Censimento Amianto

ORDINANZA N. 231 DEL 07/11/2012 - PROT. N. 33558 - CENSIMENTO DEGLI EDIFICI E/O SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Prot. n. 33558 del 07/11/2012

ORDINANZA N. 231 del 07/11/2012

UFFICIO TECNICO Area Ambiente/MC

IL SINDACO 

Visti
- il comma 1° dell’art. 10 della legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e s.m.i., che prevede l’adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell’ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto e che tali piani regionali devono prevedere (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d’utilizzazione collettiva e per blocchi d’appartamenti;
- il comma 1° dell’art. 12 della suddetta legge e s.m.i., il quale prevede che le ASL (Aziende Sanitarie Locali) effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- il comma 5 dell’art.12 della citata legge e s.m.i., che impone ai proprietari degli immobili di comu- nicare all’ASL, la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- il comma 1° dell’art.12 del D.P.R. 08.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontami- nazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'a- mianto”, che indica le procedure del censimento mentre al comma 2°, dispone che il censimento de- gli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d’utiliz- zazione collettiva e per i blocchi d’appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- il D.M. Sanità 06.09.1994, recante normative e metodologie tecniche d’applicazione dell’art.6 com- ma 3, e dell’art. 12 comma 2 della citata legge del 27.03.1992 n. 257;
- la Legge Regionale n. 22 del 16 dicembre 2005, recante “Norme per l’approvazione del piano re-
gionale di protezione, decontaminazione,smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” emanata ai fini di attuazione all’attività pianificatoria di cui art.
10 della legge del 27 marzo 1992 n.257;
- le Direttive Generali per la redazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto,
approvate con deliberazione n. 32/5 del 04.06.2008. Nel paragrafo 5.2 delle citate direttive viene
fornito il censimento e la mappatura dei siti contaminati da amianto nel territorio regionale, con particolare riferimento anche ai privati, per cui è prevista una fase del progetto caratterizzata da un’autonotifica spontanea previa intensa campagna informativa a valenza regionale e locale;
- la deliberazione GR n.36/40 del 01.07.2008 in riferimento alla ripartizione delle risorse destinate alle
Amministrazioni Provinciali per la concessione dei contributi agli Enti Locali e loro Consorzi;
- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., il quale impone agli Enti Locali di esercitare i po- teri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il D.M. n. 471 del 25.10.1999, “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati” ai sensi dell’art. 17 del Decreto Le- gislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.; 
- il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 27.09.2004, n. 248;
- il Testo Unico n. 81/2008 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Considerato che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell’amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

Ritenuto di dover provvedere in merito, si ritiene, altresì, contingibile e urgente procedere alla messa in sicurezza/ bonifica/smaltimento (a seconda dei casi) dell’amianto ovunque presente sul territorio comunale al fine di tutela della pubblica salute e incolumità;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Cadeddu dell'Ufficio Tecnico Comunale;

O R D I N A

1) A tutti i proprietari d’immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d’unità produttive o altro, con esclusione dei proprietari di singole unità abitative, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi;

2) Le schede di autonotifica per il censimento degli edifici e/o suoli con presenza di materiali contenenti amianto, debitamente compilate dal proprietario o dall’amministratore, o dal legale rappresentante dell’immobile, vanno presentate alla ASL n. 7 di Carbonia, presso l’Ufficio SPRESAL via Costituente, oppure presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Carbonia, piazza Roma n.1. In seguito, il Comune trasmetterà all’ASL territorialmente competente tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell’iter di competenza.

3) Di documentare l’avvenuta corretta informazione agli occupanti dell’edificio della presenza di manufatti contenenti amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.

AVVERTE

4) che il censimento ha carattere facoltativo per i proprietari di singole unità abitative. Ai sensi dell’art.
12 comma 4 del DPR 8 agosto 1994, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.

5) che presso il Servizio Ambiente e sul sito istituzionale www.comune.carbonia.ca.it è disponibile e scaricabile la “SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI E/O SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO”, all’uopo predisposta e da utilizzarsi per gli scopi di che trattasi.

6) che la presentazione della scheda sostituisce la comunicazione prevista a carico dei proprietari degli immobili ai sensi dell’art.12 comma 5° della legge del 27.03.1992 n. 257, e del D.P.R. 08.08.1994 art. 12 comma 2°;
7) che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, saranno applicate tutte le sanzioni previste dall’art. 15, comma 4, della legge del 27.03.1992, n.257, con l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra €
2.582,28 e € 5.164,57; 

8) che qualora l’amianto presente nell’immobile sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che ad ogni modo, tutti i proprietari d’immobili in cui è presente amianto devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06.09.1994 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente:

- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par.4 del
D.M. 06.09.1994.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
a) integro non suscettibile di danneggiamento;
b) integro suscettibile di danneggiamento;
c) danneggiato.
Qualora da tale valutazione emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento; è tuttavia necessario attuare il programma di manutenzione e controllo di cui sopra, al
fine di verificare l’eventuale instaurarsi delle condizioni di cui ai casi b) e c). Se il materiale ricade
nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (rimozione/sconfinamento/incapsulamento), previa approvazione del piano di lavoro da parte della ASL e presentazione degli atti tecnici previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica e s.m.i. Tale intervento dovrà essere concluso in ogni sua parte entro 180 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza, in caso contrario si applicheranno, fatta salva ogni ulteriore responsabilità, le sanzioni previste dall’ordinamento vigente in materia.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.carbonia.ca.it

INFORMA

9) che avverso il presente provvedimento potrà essere presentata opposizione al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione del presente atto.

La presenza ordinanza è pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente: www.comune.carbonia.ca.it

Il Sindaco
Giuseppe Casti

Allegati:

  • Ordinanza 231/2012 ico pdf
  • Scheda censimento amianto ico pdf

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