Per addivenire alla separazione personale si può proporre ricorso al Tribunale nelle forme ordinarie oppure scegliere uno dei procedimenti speciali di cui alla Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” che ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
I presupposti richiesti dalla legge per procedere alla stesura di un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile è che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ed a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
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iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
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trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
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residenza di uno dei coniugi.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12 L.162 del 2014
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa.
Dopo la firma dell’accordo, i coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso, fermo restando che la mancata comparizione equivale a mancata conferma.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale ovvero nel predetto ultimo termine di sei mesi in caso di definizione consensuale del procedimento contenzioso. I termini di sei mesi e dodici mesi decorrono dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970.
La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6 L. 162 del 2014
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale ovvero nel predetto ultimo termine di sei mesi in caso di definizione consensuale del procedimento contenzioso. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti provvederà alla trasmissione all’Ufficio di Stato Civile del Comune competente di copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, di cui all’art. 5 della L. 162 del 2014 affinchè l’Ufficiale di Stato Civile possa procedere alla trascrizione dell’atto ed alle relative annotazioni e comunicazioni (per il Comune di Carbonia all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.mcarbonia.org.)
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Dopo aver presentato l’istanza a firma congiunta da parte di uno o entrambi i coniugi da predisporre sul modello scaricabile dal sito istituzionale nella Sezione dello Stato Civile, dovrà essere assolto il pagamento del diritto fisso di Euro 16,00 mediante la piattaforma pagoPa prevista per l’accesso ai servizi pubblici on line (sul sito dello Stato Civile è presente un link esplicativo per guidare il cittadino nella procedura) e consegnata la relativa ricevuta di avvenuto pagamento attestante il codice IUV all’Ufficiale di Stato Civile.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto degli art.li 13 e14 del GDPR 2016/679 pubblicata in questa sezione e che verrà sottoscritta dai coniugi per presa visione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei coniugi