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Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 artt. 167 e 181)

L'accertamento della compatibilità paesaggistica può essere richiesto nei seguenti casi: 
a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi oppure aumento di quelli legittimamente realizzati; 
b) per l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica; 
c) per i lavori comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, devono presentare al SUAPE o all'Ufficio Tutela del Paesaggio Comunale la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Sono di competenza del SUAPE: 
– i procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
– i procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
– i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
Sono di competenza dell'Ufficio Tutela del Paesaggio Comunale in via residuale tutti i procedimenti che non rientrano nella competenza del SUAPE.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAPE
Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere è esclusa l'applicazione del Procedimento Unico disciplinato dall'art. 31 della LR 20 ottobre 2016 n. 24 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto è valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni.
Il richiedente presenta istanza al SUAPE per via telematica corredata dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. 
Per la presentazione della pratica deve essere utilizzata la modulistica regionale pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna.

PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA COMPETENZA DEL SUAPE

La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere presentata in conformità alla seguente modulistica predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna:
- Richiesta di accertamento  
- Elenco dei proprietari (persone fisiche - allegato 1) 
- Elenco dei proprietari (persone giuridiche - allegato 2) 
- Elenco degli elaborati (allegato 3) 
- Elenco dei vincoli paesaggistici (allegato 4) 

Il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio verifica se la richiesta è di propria competenza ai sensi della Legge Regionale 28/98 e, in caso contrario, trasmette i documenti al Servizio Regionale di Tutela Paesaggistica competente per territorio entro 30 giorni.
Per i procedimenti delegati ai sensi della LR 28/98, svolge l’istruttoria della pratica, richiede ed acquisisce eventuale documentazione integrativa ed inoltra la richiesta di parere alla Soprintendenza che deve pronunciarsi nel termine perentorio di novanta giorni.
Se la Soprintendenza esprime parere favorevole il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio richiede la presentazione della perizia di stima da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato per la quantificazione della sanzione pecuniaria. In caso di inerzia la sanzione verrà determinata d’ufficio.
Presentata la perizia il Dirigente del Servizio competente applica la sanzione pecuniaria assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento. A seguito della presentazione dell’attestazione del versamento, il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio rilascia il parere finale di compatibilità paesaggistica.
Copia del parere è trasmesso alla Regione e alla Soprintendenza.
Nel caso di parere non favorevole della Soprintendenza il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio comunica al richiedente il preavviso di diniego assegnando un termine di dieci giorni entro il quale presentare le proprie controdeduzioni. Se il richiedente non presenta controdeduzioni il Responsabile adotta il provvedimento finale di diniego. In caso contrario effettuerà una nuova istruttoria, richiedendo eventualmente parere alla Soprintendenza, e adotterà i conseguenti provvedimenti.


COSTI: 
□ versamento di euro 51,65 su c.c.p. n. 13017090 intestato al Comune di Carbonia – Servizio Tesoreria con causale: Diritti di Segreteria Istanza Compatibilità Paesaggistica;
□ n. 2 marche da bollo pari a 16,00 euro cadauna

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
180 giorni dalla data di presentazione della domanda

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