Descrizione
I coniugi con la separazione personale possono ottenere la sospensione degli effetti del matrimonio e di alcuni obblighi derivanti dallo stesso in attesa di un’eventuale riconciliazione o provvedimento di divorzio. La separazione può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso si può scegliere il procedimento ordinario tramite ricorso in Tribunale oppure uno dei procedimenti speciali introdotti dal D.L. 132/2014, convertito in Legge 162 del 2014 e cioè la separazione per convenzione di negoziazione assistita da avvocato o la separazione per richiesta congiunta innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
I presupposti richiesti dalla legge per procedere alla stesura di un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile è che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Legge 898/1970, D.L. 132 del 2014 convertito in Legge 162 del 2014, Legge 55 del 2015, Legge 76 del 2016.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento
Settore: I
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, avviato in seguito alla presentazione della domanda
Modalità per presentare la domanda
La richiesta deve essere presentata personalmente all’ufficio di Stato Civile mediante compilazione del modulo di avvio del procedimento, disponibile nella sezione Separazione e Divorzi, e corredata degli ulteriori allegati richiesti (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei coniugi, dichiarazione dei figli maggiorenni, informativa privacy) Esaminata la documentazione acquisita per lo svolgimento dell’istruttoria l’U.S.C provvede a contattare telefonicamente i coniugi per la firma del primo accordo di separazione o divorzio e la successiva conferma dello stesso.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione ovvero al divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Responsabile che adotta il provvedimento finale
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare la Responsabile del Servizio, Dott.ssa Gemma Furesi o in alternativa la Dott.ssa Giuliana Tavolacci, ai recapiti e con le modalità indicate al seguente link.
Termine di conclusione del procedimento
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Procedimento che si può concludere con silenzio assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale
Entrambi i richiamati istituti non sono applicabili a questo procedimento.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.
Chi intende opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte la dichiarazione di separazione può presentare ricorso al Tribunale Ordinario.
Pagamenti previsti e modalità
Pagamento del diritto fisso, stabilito dalla legge, di 16,00 euro, mediante la piattaforma PagoPa con accesso dal sito istituzionale del Comune ai servizi pubblici on line (sul sito dello Stato Civile è presente un link esplicativo per guidare il cittadino nella procedura) e consegnata la relativa ricevuta di avvenuto pagamento attestante il codice IUV all’Ufficiale di Stato Civile.
Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello - Contatti:
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica
Per facilitare la presentazione della domanda l’Amministrazione comunale mette a disposizione: l’istanza di avvio al procedimento, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei coniugi, la dichiarazione dei figli maggiorenni al seguente link.
Ultima modifica: 30/11/2022