L'Amministrazione del Comune di Carbonia informa che si è reso necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, provvedere allo spostamento di alcune sezioni elettorali.
In particolare si comunica che:
le sezioni elettorali 4 - 5 - 6, solitamente dislocate nella sede del Liceo Classico in via Brigata Sassari, sono trasferite nella sede della Scuola Elementare di Via Roma;
le sezioni elettorali 27 - 28 - 29, solitamente dislocate nella sede delle Scuole Elementari di Cortoghiana di via Tacca, sono trasferite nella sede delle Scuole Medie di Cortoghiana di via Bresciano;
le sezioni elettorali 30 - 31, solitamente dislocate presso la sede delle Scuole Elementari di Bacu Abis in via Gavorrano sono trasferite nella sede delle Scuole Medie di Bacu Abis in via Pozzo Nuovo.
Carbonia, 10 febbraio 2014
L'Amministrazione Comunale
In occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna previste per il 16 Febbraio 2014, al fine di venire incontro alle esigenze degli elettori, l'Amministrazione comunale ha attivato i seguenti servizi straordinari:
SERVIZIO DIFFUSIONE RISULTATI
Dal link Elezioni, collocato alla fine del menù di sinistra del sito www.comune.carbonia.ci.it, saranno disponibili:
Presso la Sala Polifunzionale sarà operativo, inoltre, un Centro di diffusione dati, che aprirà nei seguenti orari:
RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ
Il servizio per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità è garantito presso il Front-Office del palazzo comunale, in piazza Roma sotto il portico, nei seguenti orari straordinari:
RICHIESTA DUPLICATO TESSERA ELETTORALE
Il servizio, viene garantito dall'Ufficio Elettorale centrale aperto in via Della Vittoria, presso la scuola media S.Satta (ingresso dal cancello, lato palestra). L'Ufficio Elettorale comunale osserva i seguenti orari:
Per la richiesta dei duplicati della tessera elettorale, il servizio è attivo anche presso gli Uffici delle ex Circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis, nei seguenti orari straordinari:
Si precisa che, in applicazione della vigente normativa, presso tali sedi viene effettuato soltanto il ritiro della richiesta del duplicato e il successivo rilascio della nuova tessera. Il rilascio immediato può avvenire soltanto presso l'Ufficio Elettorale centrale di via della Vittoria. Per tale motivo è necessario che la richiesta sia inoltrata per tempo.
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI DISABILI
Il Servizio Sociale in collaborazione con Associazioni di volontariato, ha organizzato il servizio di trasporto presso i seggi elettorali di persone anziane e disabili con difficoltà di deambulazione. Il servizio è gratuito. Le persone interessate possono fare richiesta di accompagnamento telefonando al numero 0781/660576 e 660214 presso il Comune secondo il seguente calendario:
SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il servizio sarà assicurato dall'Ufficio Economato situato in via Mazzini n. 68 (ultimo piano) secondo il seguente calendario:
Il servizio inoltre è garantito da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio, negli stessi locali, nel consueto orario d'ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e in via straordinaria al pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi nei normali giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) all'Ufficio Economato in via Mazzini. Telefono numero 0781/64.426/665065.
Carbonia, 13 febbraio 2014
L'Amministrazione comunale
Prot. n°54474 ORDINANZA N°420 DEL 28.12.2017
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEI LUOGHI SENSIBILI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 DICEMBRE 2017 E IL 1 GENNAIO 2018
IL SINDACO
PREMESSO
che con l’approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Carbonia è per consuetudine teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, derivanti dall'utilizzo improprio di simili prodotti;
che a causa del fragore dei botti si possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali, che possono spaventarsi, darsi alla fuga e perdere l'orientamento, con l’esposizione così al rischio di smarrimento o investimento;
RILEVATO che da sempre molti cittadini esprimono lamentele e richiedono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi per l'accensione ed il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
DATO CHE tali accadimenti possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali nonché provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e collettiva, affinché ciascun cittadino sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza di tutti;
RITENUTO a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, promuovere la diffusione della conoscenza dei rischi per la sicurezza delle persone e la tutela del benessere degli animali causata dall’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici;
VALUTATA l'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili;
VISTO l'art. 54 comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs 18 Agosto n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
O R D I N A
il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018, in prossimità e a una distanza inferiore a 200 metri da luoghi di culto, cinema, piazze pubbliche, giardini pubblici e parchi, ricoveri zootecnici;
RACCOMANDA
- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- ai genitori e tutori di minori di vigilare perché evitino che i minori raccolgano da terra ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali di affezione di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi loro danni o incauti allontanamenti.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
AVVISA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
La Polizia Locale e le forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.
Dalla Residenza Municipale
IL SINDACO
dott.ssa Paola Massidda
Allegati:
Prot. n° 54283 ORDINANZA N° 400 DEL 28/12/2016
Oggetto: DISCIPLINA DEI TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2017
IL SINDACO
CONSIDERATO che, in merito all’attività dei distributori di carburante, si rende necessario adottare il provvedimento per definire, per l’anno 2017, i turni di apertura nei giorni festivi al fine di garantire il livello minimo della prestazione essenziale;
VALUTATO che il regime di apertura per turno degli impianti introdotto negli anni scorsi ha garantito un livello sufficiente di servizio alla cittadinanza, consentendo di gestire in maniera ottimale la rete di distribuzione in considerazione delle esigenze della clientela;
DATO che, ai fini dell’effettuazione del servizio obbligatorio di apertura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali, sono individuati i seguenti impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale suddivisi per gruppi e che l’attività in turno è svolta a rotazione dal c.d. impianto prevalente:
GRUPPO A
Balia & Fenu – Loc. Sirai; Bindo – Piazza Matteotti; Soc. Segit – Via Lubiana
GRUPPO B Bindo – Loc. Flumentepido; Gessa – Via Cagliari; Cannas - Via della Vittoria; Melis – Via Nazionale
GRUPPO C Coccinella – Via Stazione; Balia R. – Via Lubiana; Soc. Segit – Via Dalmazia
PRESO ATTO delle turnazioni degli anni pregressi;
SENTITE a suo tempo le organizzazioni dei gestori e i titolari degli impianti;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 44 del 06 aprile 2009 ad oggetto “disciplina orari degli impianti per la distribuzione di carburante”;
VISTI
- il D.lgs 11 febbraio 1998 n. 32 – “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l’art. 83/bis, comma 17 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, come convertito con legge n. 133 del 06 agosto 2008 – Disposizioni in merito alla liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti;
- l’art. 17 del D.L. n. 1/2012, come convertito con Legge n. 27/2012, recante ulteriori disposizioni per la liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione ed all’utilizzo di modalità automatiche di rifornimento;
- la Legge regione Sardegna del 19 dicembre 1988 n. 45;
- la deliberazione della Giunta regionale del 05.12.2003 n. 45/7 – Linee guida programmatiche regionali di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti;
- l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto n. 267 del 2000 – “Testo unico Enti Locali”;
O R D I N A
gli impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione siti nel territorio del Comune di Carbonia sono tenuti ad osservare l’apertura dell’attività relativa all’erogazione di carburanti secondo la seguente turnazione:
GIORNO MESE ANNO TURNO IMPIANTO
PREVALENTE
DOMENICA 1 GENNAIO 2017 B MELIS - VIA NAZIONALE
VENERDI' 6 GENNAIO 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 8 GENNAIO 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
DOMENICA 15 GENNAIO 2017 B BINDO - LOC. FLUMENTEPIDO
DOMENICA 22 GENNAIO 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 29 GENNAIO 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 B GESSA - VIA CAGLIARI
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 B CANNAS - VIA DELLA VITTORIA
DOMENICA 5 MARZO 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 12 MARZO 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
DOMENICA 19 MARZO 2017 B MELIS - VIA NAZIONALE
DOMENICA 26 MARZO 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 2 APRILE 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
DOMENICA 9 APRILE 2017 B BINDO - LOC. FLUMENTEPIDO
DOMENICA 16 APRILE 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
LUNEDI’ 17 APRILE 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
DOMENICA 23 APRILE 2017 B GESSA - VIA CAGLIARI
MARTEDI’ 25 APRILE 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 30 APRILE 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
LUNEDI’ 1 MAGGIO 2017 B CANNAS - VIA DELLA VITTORIA
DOMENICA 7 MAGGIO 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 14 MAGGIO 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
GIOVEDI' 18 MAGGIO 2017 B MELIS - VIA NAZIONALE
DOMENICA 21 MAGGIO 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
DOMENICA 28 MAGGIO 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
VENERDI' 2 GIUGNO 2017 B BINDO - LOC. FLUMENTEPIDO
DOMENICA 4 GIUGNO 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 11 GIUGNO 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
DOMENICA 18 GIUGNO 2017 B GESSA - VIA CAGLIARI
DOMENICA 25 GIUGNO 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 2 LUGLIO 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
DOMENICA 9 LUGLIO 2017 B CANNAS - VIA DELLA VITTORIA
DOMENICA 16 LUGLIO 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
DOMENICA 23 LUGLIO 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
DOMENICA 30 LUGLIO 2017 B MELIS - VIA NAZIONALE
DOMENICA 6 AGOSTO 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 13 AGOSTO 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
MARTEDI' 15 AGOSTO 2017 B BINDO - LOC. FLUMENTEPIDO
DOMENICA 20 AGOSTO 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 27 AGOSTO 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017 B GESSA - VIA CAGLIARI
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 B CANNAS - VIA DELLA VITTORIA
DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 B MELIS - VIA NAZIONALE
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
MERCOLEDI' 1 NOVEMBRE 2017 B BINDO - LOC. FLUMENTEPIDO
DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 B GESSA - VIA CAGLIARI
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 C COCCINELLA - VIA STAZIONE
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 A SOC. SEGIT - VIA LUBIANA
VENERDI’ 8 DICEMBRE 2017 B CANNAS - VIA DELLA VITTORIA
DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 C BALIA R. - VIA LUBIANA
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 A BALIA & FENU – LOC. SIRAI
DOMENICA 24 DICEMBRE 2017 B MELIS - VIA NAZIONALE
LUNEDI' 25 DICEMBRE 2017 C SOC. SEGIT - VIA DALMAZIA
MARTEDI' 26 DICEMBRE 2017 A BINDO - PIAZZA MATTEOTTI
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 B BINDO - LOC. FLUMENTEPIDO
L’impianto in turno dovrà garantire in ogni caso l’apertura almeno nella mattinata dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e offrire i servizi minimi in particolar modo alle persone diversamente abili.
Per quanto non in contrasto con la presente ordinanza e con la normativa vigente è applicabile l’ordinanza sindacale n. 44 del 06 aprile 2009.
AVVISA CHE
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, che non costituiscono violazioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 in base all’art. 7 –bis del D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile del procedimento è l’Ass. scelto Atzei Giampiero del Comando di Polizia Locale, Settore Polizia Amministrativa, via Mazzini, 68 Carbonia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.
Carbonia, lì 27/12/2016
IL SINDACO
Dott.ssa Paola Massidda
Allegati:
Prot. n. 52193 del 15/12/2016 ORDINANZA N. 393 DEL20/12/2016
Oggetto: Disposizioni volte al contrasto di situazioni di degrado ed incuria di immobili privati ad uso commerciale, artigianale o di servizio, dello scadimento della qualità urbana o impedimento della fruibilità del patrimonio pubblico o privato e del bivacco.
LA SINDACA
Premesso che nel territorio comunale, si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato, commerciale, artigianale o di servizio che ledono l’immagine del decoro che deve essere preservato e tutelato in tutti i suoi aspetti;
Tenuto conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall’oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione commerciale, artigianale o di servizio di proprietà privata.
Riscontrato che vi sono vetrine di attività già dismesse, ma anche di quelle attive, sporche e sulle quali sono affissi, sia nella parte esterna che interna, manifesti, volantini, fogli di giornale, avvisi vari ormai datati e non più attuali;
Riscontrato che vi sono insegne o parti di esse ad indicazione di attività cessate ormai da tempo;
Rilevato altresì che il fenomeno sopra descritto recando pregiudizio al decoro urbano, genera anche un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine della città, oltreché una infondata convinzione circa un presunto disinteresse da parte della pubblica amministrazione locale;
Rilevato inoltre che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti degenerativi che ledono in particolare il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nel diritto di ogni appartenente alla comunità di poter godere dei propri beni e di quelli pubblici, oltre che di un contesto urbano che siano integri e perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio per cui sono stati progettati e realizzati;
Ritenuto che i sopra citati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative sono estrinsecati da azioni che deturpano, imbrattano, segnano con graffiti o scritte i muri degli edifici, monumenti, musei e i beni strumentali a servizio della città, nonché da danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblici (quali a titolo meramente esemplificativo musei, verde pubblico, panchine, segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti, ecc.), tutti atti che deturpano il contesto urbanizzato della città e ne offendono il decoro;
Rilevato che
• l'occupazione di spazi pubblici a fini di bivacco, quali occupazioni di pubbliche panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, ecc. con strutture mobili quali sacchi a pelo, coperte tende od oggetti di fortuna, costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;
• pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana, sia degrado urbano posto, tra l'altro, le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;
Che risulta a questo proposito necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo l’espansione di situazioni generali di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile;
Visto l’art. 54 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.), recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall’art. 6 del Decreto-Legge 23.05.2008 n. 92- convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008 n.125, ed in particolare: il comma 1, che disciplina i compiti del Sindaco in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana: il comma 4, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano i suddetti beni;
Richiamate altresì le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 (emanato in attuazione del disposto dell’art. 54, comma 4.bis del citato D.Lgs267/2000 e s.m.i.) :
“Art.1 Incolumità pubblica e sicurezza urbana..….per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste e difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” e poi a seguire, si specifica che “il Sindaco interviene per pervenire e contrastare:
a) Le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
b) Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) L’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) Le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) I comportamenti che, come la prostituzione per strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per la modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.”
Vista la Legge 24.11.1981 n.689 “Modifiche al sistema penale”, ed in particolare l’art.16, come modificato dall’art. 6 bis del citato Decreto-Legge n.92/2008 (c.d.”pacchetto sicurezza”), convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
Dato atto che – ai sensi dell’art. 54, comma 4, del vigente D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) – la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di SUD SARDEGNA;
Per le motivazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza ed il decoro urbano.
O R D I N A
1) Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili ad uso commerciale, artigianale o di servizio, posti nell’ambito dell’interno territorio del Comune di Carbonia, per le motivazioni illustrate in premessa:
- di tenere pulite le vetrine delle attività attive e cessate e libere da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali e simili, annunci ed avvisi vari con o senza fine di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell’attività in altro luogo o dell’offerta in vendita o locazione dell’immobile o del fondo, che dovranno essere regolarmente autorizzati;
- di rimuovere le insegne degli esercizi per cessata attività, con riprestino dello stato preesistente entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell’attività;
2) il divieto di danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo, calpestare le aiuole fiorite e siti erbosi delimitati, eliminare, danneggiare, tagliare e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l’esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, danneggiare e imbrattare la segnaletica, scavalcare transenne e ripari posti a protezione del verde pubblico;
3) il divieto di bivaccare, intendendosi per bivacco sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro;
4) che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/81. Che le violazioni alla presente Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell’art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e dell’art. 6 bis della Legge n.125 del 24/07/2008, con una sanzione amministrativa e che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 24.11.1981 n.689.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa.
L’inottemperanza al contenuto del presente provvedimento comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell’art.650 del Codice Penale.
5) che, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del vigente D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), la presente Ordinanza è stata trasmessa preventivamente alla Prefetto co nota prot. n. 50341 del 01/12/2016 successivamente integrata con nota prot. n. 51234 del 07/12/2016 .
6) che la presente Ordinanza venga trasmessa:
- alla Polizia locale di Carbonia;
- alle Forze di Polizia ad ordinamento statale;
- alle Associazioni di categoria
7) La Polizia Locale, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Legge n. 689/1981, sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.
I N F O R M A
Dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:
- ai sensi dell’art. 3 Legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni, oppure
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Carbonia, lì 14/12/2016
LA SINDACA
D.ssa Paola Massidda
Allegati:
UFFICIO TECNICO
Area Lavori Pubblici/LP
ORDINANZA N. 165 DEL 14 settembre 2009
PROT. N. 27.734 del 14 settembre 2009
IL SINDACO
Considerato che:
- con precedente Ordinanza Sindacale n. 112 del 19/06/2009, a seguito del crollo del controsoffitto in lamierato leggero, causato dal distacco della tubazione principale della condotta idrica antincendio, a sua volta determinato dal cedimento del sistema di ancoraggio, è stata disposta la chiusura della Scuola Media “Satta Pascoli” ubicata in via Balilla, fino a data da stabilirsi sulla base degli accertamenti e verifiche da effettuarsi;
- con precedente Ordinanza Sindacale n. 158 del 27/08/2009, è stata parzialmente revocata la precedente ordinanza, disponendo l’agibilità e la conseguente fruibilità del piano terra dell’edificio;
Considerato che:
- sono stati eseguiti, ex novo, i lavori di ancoraggio al soffitto dell’intero impianto antincendio con l’impiego di materiali, tecniche di esecuzione, e capacità di tenuta del punto di ancoraggio, attestati come conformi alla normativa;
- sono stati eseguiti i lavori di ripristino dei controsoffitti e di modifica, in alcune zone, del sistema di fissaggio degli stessi al solaio;
- sono state eseguite prove e indagini atte a verificare altresì l’idoneità dei solai;
Vista la relazione in data 11/09/2009 redatta dal Prof. Paolo Piga, nella quale viene attestato che, a seguito dell’eliminazione dei vizi riscontrati nel sistema di fissaggio della rete antincendio e dei controsoffitti, l’edificio scolastico “Scuola media Satta Pascoli” è ritenuto privo di pericolosità nella sua struttura e nei suoi impianti;
Ritenuto, in base alla suddetta relazione, che sussistano i requisiti di sicurezza atti a garantire l’incolumità pubblica, per la fruibilità dell’intero edificio;
Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Testo Unico delle sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
la revoca definitiva dell’Ordinanza Sindacale n. 112 del 19/06/2009, inerente la chiusura della “Scuola media Satta Pascoli” ubicata in via Balilla, disponendo l’agibilità e la conseguente fruibilità dell’intero edificio.
Il Sindaco
Ing. Salvatore Cherchi
Allegati:
UFFICIO TECNICO
Area Lavori Pubblici/LP
ORDINANZA N. 158 DEL 27 agosto 2008
IL SINDACO
Considerato che:
- con precedente Ordinanza Sindacale n. 112 del 19/06/2009, a seguito del crollo del controsoffitto in lamierato leggero, causato dal distacco della tubazione principale della condotta idrica antincendio, a sua volta determinato dal cedimento del sistema di ancoraggio, è stata disposta la chiusura della Scuola Media “Satta Pascoli” ubicata in via Balilla, fino a data da stabilirsi sulla base degli accertamenti e verifiche da effettuarsi;
- con precedente Ordinanza Sindacale n. 124 del 26/06/2009, è stata parzialmente revocata la precedente ordinanza, disponendo l’agibilità e la conseguente fruibilità della stanza di presidenza e dei due servizi attigui da parte del solo personale amministrativo della Scuola;
Considerato che sono stati eseguiti, ex novo, i lavori di ancoraggio al soffitto dell’intero impianto antincendio con l’impiego di materiali, tecniche di esecuzione, e capacità di tenuta del punto di ancoraggio, attestati come conformi alla normativa;
Vista la relazione del sopralluogo effettuato dal Prof. Paolo Piga in data 26/08/2009, nella quale viene attestato che il piano terra dell’edificio “Scuola media Satta Pascoli” sito in via Balilla, può essere reso agibile a seguito dei lavori effettuati;
Ritenuto, in base alla suddetta relazione, che sussistano i requisiti di sicurezza atti a garantire l’incolumità pubblica, per la fruibilità del piano terra del suddetto edificio;
Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Testo Unico delle sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
la parziale revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 112 del 19/06/2009, inerente la chiusura della “Scuola media Satta Pascoli” ubicata in via Balilla, disponendo l’agibilità e la conseguente fruibilità del piano terra dell’edificio, con il divieto di accesso e utilizzo per il piano primo dell’edificio medesimo.
Il Sindaco
Ing. Salvatore Cherchi
Allegati:
Prot. n° 21492 ORDINANZA N° 146 DEL 27/05/2016
Oggetto: Orari e disciplina dei trattenimenti all’esterno dei pubblici esercizi e degli spettacoli all’aperto su aree pubbliche inizio stagione estiva 2016 (dal 10 giugno fino alla proclamazione del nuovo Sindaco)
IL SINDACO
PREMESSO che è compito dell’Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall’inquinamento acustico connessi all’utilizzo indisciplinato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;
TENUTO CONTO che nel periodo estivo è prassi consolidata che i titolari di pubblici esercizi richiedano l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico antistante la propria attività con tavolini e sedie, nonché vogliano intrattenere la propria clientela con iniziative musicali tipo piano-bar, disco-bar e quant’altro similare;
ATTESO che nelle more della predisposizione del piano di classificazione acustica del territorio comunale è opportuno provvedere in merito alla regolamentazione dello svolgimento di piccoli intrattenimenti all’aperto su aree pubbliche all’esterno dei pubblici esercizi per l’inizio della stagione estiva 2016;
RITENUTO giustificato, al fine di incrementare l’occupazione nel settore delle attività produttive e di contenere il fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località con evidenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza delle persone, promuovere anche per il corrente periodo estivo lo sviluppo di trattenimenti musicali e di spettacolo ad iniziativa dei gestori di pubblici esercizi a servizio della propria clientela;
CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;
SENTITA l’ARPAS, Dipartimento di Carbonia-Iglesias;
SENTITE le Associazioni di categoria;
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della legge 447/1995, disciplinare l’utilizzo da parte degli operatori commerciali, delle emissioni sonore provenienti da piccoli trattenimenti derivanti dalle attività economiche in parola;
VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
VISTO il D.P.C.M. marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;
VISTO il il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisisti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
O R D I N A
A) di consentire, a decorrere dal 10 giugno fino alla proclamazione del nuovo Sindaco, lo svolgimento di trattenimenti all’aperto e all’esterno dei pubblici esercizi tramite l’utilizzo di strumenti musicali, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti per legge;
B) di subordinare le attività di cui al punto A) alla preventiva Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) all’Ufficio Polizia Amministrativa, entro 3 giorni dall’evento/i, con l’indicazione delle date di svolgimento. I gestori redigono apposita dichiarazione sostitutiva che l'impianto non è in grado di superare il limite di rumorosità di emissione e immissione stabilito dalla normativa vigente. Tale documento è allegato alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);
C) le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari: dalle ore 19,00 e termine entro le ore 01,00 del giorno successivo;
D) la deroga rispetto ai predetti orari per lo svolgimento di specifiche e temporanee manifestazioni o attività musicali legate ad iniziative regolarmente organizzate dal Comune.
Resta inteso che l’esercizio delle attività deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Gli spettacoli o manifestazioni a carattere temporaneo di qualsiasi genere non sono tacitamente ammesse ma necessitano sempre di preventiva autorizzazione da parte degli Uffici di Polizia Locale e sono sottoposte alle prescrizioni orarie della presente Ordinanza.
SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 659 e 660 c.p.), nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 10 c. 1 e 2 della legge 26.10.1995 n. 447 nel modo seguente:
- chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;
- chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all’art. 4 e all’art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00.
Il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti.
Saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo compreso tra euro 25,00 e euro 500,00 così come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste nel presente atto.
Per l’accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie.
A chiunque spetti è fatto l’obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Si informa che il Responsabile del procedimento è il dott. Usai Andrea, Responsabile del Corpo di Polizia Locale, con sede a Carbonia in via Mazzini, 68, tel. 0781 62257.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Carbonia, lì 25/05/2016
IL SINDACO
Giuseppe Casti
Allegati: