Ti trovi qui:Utilità»Archivio utilità»Dizionario del Cittadino»Dizionario del cittadino - lettera G

Dizionario del cittadino - lettera G

G

Gazzetta Ufficiale: è la fonte ufficiale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti, e in generale delle norme in vigore in Italia. In essa si trovanopubblicati anche altri atti pubblici e privati che tutti i cittadini devono poter conoscere.

Si presenta come una rivista, un giornale ufficiale dello Stato italiano, nel quale sono periodicamente pubblicate le leggi, i bandi dei concorsi pubblici, le decisioni e i regolamenti delle istituzioni nazionali e dell’Unione Europea, per essere portati a conoscenza dei cittadini. Secondo quanto disposto dall’articolo 73, comma 1, della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Secondo quanto disposto dal successivo comma 3, dello stesso articolo, le leggi vengono pubblicate (nella Gazzetta Ufficiale) subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, tranne che nei casi in cui le leggi stabiliscano un termine diverso.

Secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 1092 del 28.12.1985 (Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell’intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale è venduta in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Giudice di pace: è un laureato in giurisprudenza, che, dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense (è dunque un avvocato), aver esercitato funzioni giudiziarie e aver cessato l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro, viene nominato giudice di pace a seguito di concorso per titoli.

A lui sono affidate particolari funzioni giurisdizionali. Si occupa di questioni civili (come le cause relative alle controversie tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione in materia ad esempio di immissioni di fumo, esalazioni o rumori che superino la normale tollerabilità) e di reati di lieve entità (come quelli di ingiuria, percosse, lesioni, diffamazione, danneggiamento, nelle forme non gravi, o l’invasione di terreni). Decide, inoltre, sui ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative del Codice della strada ed ha il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore emateria. Il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nelle sue competenze, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio, se supera tali competenze.

Il giudice di pace dura in carica quattro anni, ma tale periodo può essere rinnovato.

Giudizio di ottemperanza: vedi Ottemperare.

Giunta comunale: è un organo di governo del Comune. È composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori, previsto nello Statuto, nominati dal Sindaco. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione territoriale, per attuare il Programma di Mandato e gli indirizzi generali, adottati dal Consiglio comunale. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Orienta l’azione dell’apparato amministrativo e svolge attività di proposta e impulso nei confronti del Consiglio.

Ciascun Assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici (ad esempio urbanistica, politiche sociali, ecc.)

Giunta provinciale: è uno degli organi della Provincia. È composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori previsto nello Statuto. Gli Assessori sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell’amministrazione territoriale, per attuare il programma previsto. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Ciascun Assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici (ad esempio turismo o politiche del lavoro).

Giunta regionale: è uno degli organi della Regione. È composta da un numero variabile di Assessori e da un Presidente che è anche Presidente della Regione. È un organo esecutivo cui spettano le funzioni di proporre leggi regionali, predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, presentare la programmazione regionale. Ha, inoltre, la facoltà di impugnare, davanti alla Corte costituzionale, le leggi e gli atti statali o di altre Regioni che invadono la competenza della Regione.

Globalizzazione: è il fenomeno legato alla progressiva crescita delle relazioni e degli scambi tra i vari paesi del mondo in ambito sociale, culturale, economico.

Indica, infatti, non solo lo sviluppo di mercati globali, connesso all’intensificazione degli scambi commerciali internazionali, ma anche la diffusione dell’informazione e dei mezzi di comunicazione come internet, che oltrepassano le vecchie frontiere nazionali.

Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
AddThis
Accetta
Rifiuta