Ti trovi qui:Utilità»Archivio utilità»Dizionario del Cittadino»Dizionario del cittadino - lettera O

Dizionario del cittadino - lettera O

O

Obiettivo strategico: è il risultato (raggiungibile e misurabile) che un ente pubblico o privato prevede di conseguire entro un determinato periodo di tempo.

Occupazione appropriativa (da parte della Pubblica Amministrazione): è l’acquisto della proprietà di un bene immobile, di cui è proprietario un privato, da parte della Pubblica Amministrazione che lo ha occupato illegittimamente (cioè senza averne diritto). Questo istituto giuridico si è sviluppato sulla base dell’orientamento giurisprudenziale recepito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1464 del 16.02.1983. Secondo quanto stabilito da questa sentenza, se la Pubblica Amministrazione occupa, senza averne diritto (perché ad esempio è scaduto il termine di 5 anni, che è la durata massima della procedura espropriativa), un terreno di proprietà di un privato, e costruisce all’interno del suolo occupato un’opera pubblica (cioè un bene pubblico, come per esempio una scuola), ne acquista la proprietà. Questo può avvenire se ci sono state sia la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da costruire, sia l’irreversibile trasformazione del fondo (cioè il terreno non può più ritornare nelle stesse condizioni in cui si trovava prima che venisse occupato dalla Pubblica Amministrazione). Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, al privato, che non può più ottenere la restituzione del bene, spetta solamente il diritto di ricevere dalla Pubblica Amministrazione il risarcimento del danno subito.

Successivamente, in conformità dell’interpretazione giurisprudenziale data sulla materia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il Consiglio di Stato (con sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 29.04.2005 e successive pronunzie) ha, invece, stabilito che la costruzione dell’opera pubblica non impedisce al privato di ottenere la restituzione dell’area illegittimamente espropriata dalla Pubblica Amministrazione.

Occupazione temporanea di aree (da parte della Pubblica Amministrazione): secondo quanto disposto dall’articolo 49 del D.P.R. n. 327 dell’8.06.2001, è l’occupazione temporanea di aree (terreni), non soggetti ad esproprio, da parte della Pubblica Amministrazione. È disposta, con ordinanza, dall’autorità amministrativa che ha il potere di occupare temporaneamente un terreno, di proprietà, ad esempio, di un privato cittadino, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti (ad esempio se, per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità, è necessario depositare nel suo terreno materiali e attrezzature o installare cantieri di lavoro). Secondo quanto disposto dal successivo articolo 50 dello stesso D.P.R. n. 327 del 2001, il proprietario del terreno occupato ha il diritto di ricevere dalla Pubblica Amministrazione l’indennità per l’occupazione, cioè una somma di denaro che compensa, ad esempio, la perdita dei frutti pendenti (se nel terreno vi sono alberi, i cui frutti non si possono raccogliere durante il periodo di occupazione), che rimborsa le spese necessarie per riportare il terreno nelle condizioni in cui si trovava prima dell’occupazione, una volta che questa sia terminata, o che risarcisce il danno derivante dall’impossibilità di ripristinare le condizioni precedenti all’occupazione stessa.

Occupazione temporanea di suolo pubblico (da parte del cittadino):secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, è l’occupazione temporanea di suolo pubblico (come strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati) che il Comune concede a un cittadino con un atto di concessione, dietro pagamento di un canone determinato nello stesso atto di concessione in base a tariffa.

Il Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è consultabile nel sito www.comune.carbonia.ci.it, nella sezione Statuto e Regolamenti.

Onere deducibile: ogni spesa che è stata sostenuta dal contribuente nel periodo di imposta e che può essere dedotta dal reddito complessivo lordo prima del calcolo dell’imposta. Rientrano tra queste spese, ad esempio,l’assegno corrisposto al coniuge legalmente separato e i contributi previdenziali e assistenziali.

Onere detraibile: ogni spesa che è stata sostenuta dal contribuente nel periodo di imposta e che può essere dedotta dall’Irpef. Rientrano tra queste, ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione sulla vita, le spese funebri e le spese di istruzione.

Oneri previdenziali: è il complesso dei contributi previdenziali che gravano in parte sul datore di lavoro, in parte sul lavoratore. Sono le somme di denaro che il datore di lavoro deve obbligatoriamente versare, in proporzione al salario o allo stipendio, agli istituti di previdenza previsti per i lavoratori, come ad esempio l’INPS, per i lavoratori privati, o l’INPDAP, per i dipendenti pubblici. Parte di questi contributi sono a carico del lavoratore, dalla cui retribuzione vengono trattenuti.

Open source (o free software): è un software libero che ha il codice sorgente (normalmente visibile solo dai programmatori) aperto, cioè il codice con cui è stato generato è accessibile (ne è un esempio Linux). Questo consente, a ogni utente in possesso del software, di eseguire il programma per qualunque scopo, di studiarne il funzionamento, di modificarlo, migliorandolo per adattarlo alle proprie esigenze, di redistribuire copie del programma e di installarlo su qualsiasi computer. Si tratta di una importante opportunità per la diffusione gratuita delle tecnologie informatiche. Con la Direttiva del Ministro Stanca del 2003, si dispone che la Pubblica Amministrazione italiana si apra all’uso dell’open source per ridurre le spese delle applicazioni informatiche e semplificare le procedure. I documenti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) sono resi disponibili e memorizzati attraverso uno o più formati, uno dei quali deve essere obbligatoriamente aperto.

Optare: scegliere tra due possibili soluzioni.

Ordinanza: è il provvedimento amministrativo con cui, per il perseguimento del pubblico interesse, un organo della Pubblica Amministrazione (ad esempio il Sindaco o la Polizia Municipale) impone ad una persona o a più persone: a) l’obbligo di fare qualcosa (ad esempio di sgomberare una determinata area); b) l’obbligo di dare qualcosa; c) il divieto di fare qualcosa.

Ordine professionale: è l’ente pubblico di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge (ad esempio l’Ordine degli architetti), che ha principalmente il fine di garantire ai cittadini la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati. Ha il compito di tenere aggiornato l’albo professionale (ossia il registro pubblico in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una determinata professione) e il codice deontologico, che gli iscritti all’Ordine devono sottoscrivere, per tutelare la professionalità della categoria. Fornisce, inoltre, assistenza agli iscritti, ad esempio per quanto riguarda l’aggiornamento professionale.

Ottemperare: significa adempiere, obbedire a quanto stabilito da una norma, da un regolamento, oppure da una sentenza. Se la Pubblica Amministrazione, infatti, non risponde al cittadino, che chiede ad esempio il rilascio di un’autorizzazione, questo può fare ricorso al giudice amministrativo (il TAR) contro il silenzio dell’Amministrazione. Se il giudice amministrativo (il TAR) dà ragione al cittadino e accoglie il suo ricorso, emana una sentenza con cui ordina all’Amministrazione di provvedere, cioè di concludere il procedimento di norma entro un termine non superiore a 30 giorni.

Se, scaduto questo termine, l’Amministrazione non provvede, cioè resta inadempiente, entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, il cittadino può ritornare dallo stesso giudice amministrativo (che in questo caso prende il nome di giudice dell’ottemperanza), che ordina all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza (cioè di eseguire quanto stabilito dalla sentenza). Se necessario, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta che provvede al posto dell’Amministrazione (questo tipo di ricorso al giudice amministrativo si chiama giudizio di ottemperanza ed è disciplinato dagli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo n. 104 del 2.07.2010).

Otto per mille (8x1000): nel linguaggio tecnico è la quota dell’intero gettito fiscale Irpef, cioè la quota dell’intera Irpef nazionale che, per scopi definiti dalla legge, viene destinata allo Stato, alla Chiesa Cattolica o ad altre confessioni religiose (la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, l’Unione Comunità Ebraiche italiane, l’Unione Chiese Cristiane Avventisti del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia). La ripartizione della somma tra questi enti avviene in misura percentuale, sulla base delle scelte che i cittadini-contribuenti hanno espresso, mettendo la propria firma sul modello della dichiarazione dei redditi, in corrispondenza dell’ente prescelto.

Outsourcing: è il processo di esternalizzazione, mediante il quale le Pubbliche Amministrazioni stipulano contratti per affidare ad imprese private (dette outsourcers), dotate di una maggiore specializzazione, la produzione di servizi ed attività strumentali. I vantaggi dell’outsourcing sono la riduzione dei costi e l’innalzamento della qualità dei servizi. Il Codice dei Beni Culturali, adottato con il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, prevede un chiaro richiamo al ricorso all’outsourcing, attraverso l’esternalizzazione delle attività e dei servizi culturali.

Per quanto riguarda invece le fondazioni universitarie, è previsto che le Università possano gestire le proprie attività strumentali ricorrendo a fondazioni partecipate da enti, da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti privati.

Spesso la Pubblica Amministrazione affida in outsourcing ad imprese private i servizi di mensa, pulizie, manutenzione informatica, la gestione del personale, la gestione di archivio e la manutenzione di immobili. Invece gli Enti Locali più frequentemente affidano in outsourcing ad imprese private le attività legate all’accertamento e alla riscossione dei tributi, la gestione dei concorsi e delle attività contabili in genere. Le biblioteche spesso affidano all’esterno i servizi di gestione degli archivi.

Il contratto “di affidamento” a terzi, assimilabile all’appalto di servizi, deve avere una durata temporale adeguata. La Corte dei Conti è intervenuta in materia con la delibera n. 26 del 2003, stabilendo che la Pubblica Amministrazione può far ricorso all’outsourcing, se, dopo aver confrontato i costi interni con i costi esterni, risulta più conveniente affidare la gestione dei servizi a imprese esterne.

Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
AddThis
Accetta
Rifiuta