P.A.: Pubblica Amministrazione.
Pagamenti per cassa: lo è ad esempio il pagamento dell’IVA, che secondo quanto disposto dall’articolo 7 del Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008, diviene esigibile, ossia deve essere pagata al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo, e quindi all’effettivo saldo della fattura. Per poter usufruire di questo beneficio è però necessario indicare nella fattura che si tratta di una prestazione effettuata con imposta a esigibilità differita. Se manca tale indicazione, l’esigibilità è immediata. In ogni caso l’IVA va pagata entro un anno dall’emissione della fattura.
Parere: è l’atto giuridico con il quale, nel corso di un procedimento amministrativo, un organo, di solito collegiale (ad esempio una commissione), dà la sua valutazione su un provvedimento in corso di formazione all'organo competente a decidere, che ne ha fatto richiesta.
Il parere può essere facoltativo, se l’organo competente a decidere non è tenuto a chiederlo, né qualora lo richieda, a decidere in conformità ad esso; obbligatorio, se questo è tenuto a chiederlo, ma non a decidere in conformità ad esso; oppure vincolante, se lo stesso è obbligato a chiederlo e a decidere in conformità ad esso.
Il parere può inoltre essere di legittimità, se riguarda la conformità del provvedimento da emanare alle norme giuridiche, oppure di merito, se riguarda la sua idoneità a conseguire in modo ottimale il fine stabilito dalla norma giuridica, in base a regole non giuridiche (tecniche, di esperienza, ecc.), applicabili di volta in volta.
Per le proposte di deliberazione, che devono essere approvate dalla Giunta e dal Consiglio comunale, sono previsti un parere di regolarità contabile, che deve essere espresso dal Responsabile dei servizi finanziari, e un parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del servizio che realizzerà l’opera o l’intervento descritti nella proposta di deliberazione.
Pari opportunità: è il principio che afferma la sostanziale uguaglianza e la parità di condizioni, nella sfera politica, economica e sociale, tra le persone, indipendentemente dal sesso, religione e convinzioni personali, razza eorigine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale. Tuttavia, quando si parla di pari opportunità ci si riferisce soprattutto al superamento di ogni distinzione di genere (cioè tra uomini e donne) nella società e nel lavoro. Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, in base a quanto stabilito dall’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Parlamento europeo: è l’assemblea parlamentare dell’Unione europea, con sede a Strasburgo, eletta direttamente dai cittadini dell'Unione europea, ogni cinque anni. Insieme al Consiglio dell’Unione europea, è una delle due camere che esercita il potere legislativo nell’Unione stessa, esaminando le proposte legislative della Commissione europea. Esso condivide con il Consiglio dell'Unione europea anche il potere di approvare il bilancio annuale dell'Unione Europea. Esercita, inoltre, il controllo politico sull’operato della Commissione europea tramite interrogazioni scritte e orali e la mozione di censura.
Password: significa parola chiave o parola d’ordine. È una sequenza di caratteri numerici o alfabetici, assegnata o scelta dall’utente, per accedere in modo esclusivo, e quindi sicuro, ad una risorsa informatica (ad esempio al computer o allo sportello bancomat). La password è unica e personale: l’utente deve per esempio inserirla ogni volta che desidera accedere alla casella e-mail per consultare la propria posta elettronica, o allo sportello bancomat per effettuare un’operazione bancaria.
Di solito alla password è associato uno specifico username (o nome utente), che serve ad essere univocamente identificati dal sistema al quale si chiede di accedere.
Quando si sceglie una password, si consiglia di non usare parole ovvie, come il proprio nome o cognome, o parole troppo corte. Si consiglia, invece, di usare parole lunghe, contenenti caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e caratteri speciali, di cambiare la password dopo averla utilizzata per un certo periodo, e di non usare la stessa password per più servizi.
Patto associativo: è un documento che contiene le linee guida e i principi fondamentali ai quali si ispira l’attività di un’associazione o di un gruppo di soggetti. Chi vi aderisce, accetta diritti e doveri che ne conseguono e ne condivide gli obiettivi.
Pendolarismo: è il fenomeno sociale che consiste nello spostamento di persone che abitano in un luogo diverso da quello in cui studiano o svolgono il proprio lavoro, e che devono quindi affrontare ogni giorno il viaggio di andata e ritorno, utilizzando mezzi di trasporto collettivo, come il treno e l’autobus, o mezzi privati, come l’automobile.
Periodo di vigenza: periodo in cui una legge, una norma è obbligatoria, è in vigore.
Persona giuridica: è un complesso organizzato di persone e di beni al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica, ossia la titolarità di diritti e di doveri. La persona giuridica può essere pubblica, se persegue interessi della collettività, o privata, se le sue finalità sono principalmente di carattere privato e di profitto. Rientrano nel primo caso, ad esempio, gli enti pubblici, come lo Stato, le Regioni, i Comuni, mentre appartengono al secondo caso le società di capitali e le fondazioni.
Phishing: è un’attività illegale diffusa su Internet, che consiste nell’invio di messaggi di posta elettronica fasulli, per reperire con l’inganno dati sensibili (informazioni personali o riservate) degli utenti di internet, che servono a rubare la loro identità e il loro denaro. In pratica l’utente malintenzionato (phisher) spedisce al malcapitato un messaggio e-mail che simula, nella grafica e nel contenuto, quello di un mittente a lui conosciuto, come, ad esempio, quello della sua Banca. L’e-mail di solito informa dell’esistenza di problemi che si sarebbero verificati sul conto corrente del destinatario, e invita lo stesso a fornire dati personali come numeri di carte di credito, codici di accesso, o password, per superare questi falsi problemi. Successivamente il malintenzionato utilizza questi dati per rubare i soldi dal conto corrente dell’utente ingannato, e trasferirli ad altri conti. È possibile difendersi da questa truffa con specifici programmi antivirus e buoni filtri che bloccano questa tipologia di messaggi.
Piano dell’offerta formativa (POF): è il documento pubblico con cui ogni scuola presenta annualmente i propri programmi didattici e formativi. È redatto dal Collegio dei docenti rispettando la linea di indirizzo scelta dalla scuola.
L’esigenza di formulare il POF nasce dalla Legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini) che ha introdotto l’autonomia scolastica all’interno di un più vasto decentramento amministrativo, in un’ottica di snellimento burocratico. Secondo quanto disposto dall’articolo 21 di tale legge, infatti, l’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. L’autonomia didattica è finalizzata, inoltre, al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibilità e pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale. Questa dichiarazione programmatica di libertà progettuale è stata, poi, chiarita dall’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, secondo cui, l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Piano di Zona: è uno strumento urbanistico attuativo equiparato al Piano Particolareggiato. Con il Piano di Zona si definiscono urbanisticamente i comprensori di aree da destinare alla costruzione di alloggi (abitazioni) a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, comprese le aree per il verde pubblico. Il Piano è adottato e approvato dal Consiglio comunale e ha efficacia per 18 anni, come disposto dall’articolo 38 della Legge 865/1971 (che ha modificato la Legge 167/1962) e dall’articolo 51 della Legge 457/1978.
Piano triennale opere pubbliche: in base a quanto disposto dall’articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, insieme all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno.L’articolo 5 della Legge della Regione Sardegna n. 5 del 2007, al comma 10, dispone che il programma triennale e l'elenco annuale siano approvati insieme al bilancio di previsione.
Pignoramento: secondo quanto disposto dall’articolo 492 codice di procedura civile, è l’atto con cui si inizia l’espropriazione forzata processuale,che consiste in una ingiunzione (ordine) che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di non compiere atti che possano sottrarre i beni, che si assoggettano all’espropriazione, alla garanzia di uno o più creditori.
Portavoce: è un comunicatore pubblico, previsto dalla Legge n. 150 del 2000, attraverso il quale alcune Pubbliche Amministrazioni (o un organo pubblico) fanno comunicazione istituzionale. È, infatti, colui che è chiamato ad essere la voce dell’ente all’esterno. Non è necessario che sia un giornalista iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti e può anche essere esterno alla Pubblica Amministrazione per la quale lavora.
Post: sono commenti in ordine cronologico e tematico (contenenti testi, video e immagini) che gli utenti del web (di internet) pubblicano sui blog.
Posta elettronica: secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, è un sistema elettronico con il quale si trasmettono documenti informatici.
È uno degli strumenti che la Pubblica Amministrazione può utilizzare per dialogare con il cittadino, che può inviare messaggi di posta elettronica per porre domande specifiche o chiedere informazioni generali agli uffici della Pubblica Amministrazione.
Posta elettronica certificata (PEC): secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, è ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante (comprovante) l’invio e la consegna di documenti informatici.
In altre parole è una e-mail che consente di inviare e ricevere messaggi con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento, perché garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza e integrità del contenuto. Il D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 6.05.2009, contiene disposizioni sul rilascio e l’uso della casella di PEC assegnata ai cittadini. In base a quanto previsto dall’articolo 2 del citato D.P.C.M. del 6.05.2009, il cittadino che vuole usare la PEC per i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione può chiedere l’assegnazione di una casella di posta elettronica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie oppure ad una delle imprese che hanno ricevuto in affidamento il servizio (come le Poste S.p.A), collegandosi al sito istituzionale www.postacertificata.gov.it.
Qui il cittadino deve compilare on line (cioè scrivendo al computer, dopo essersi collegato ad internet) un modulo nel quale deve indicare i dati anagrafici ed altre informazioni, ma, poi, per il rilascio della casella, dovrà recarsi materialmente in un ufficio postale.
Per l’attivazione della PEC e le comunicazioni fatte con la PEC, il cittadino non ha oneri, cioè non deve pagare tasse o corrispettivi. L’uso del servizio PEC è quindi gratuito, riservato e personale. La durata della casella assegnata al privato è la stessa della concessione, per cui dura fino al 18.03.2014 (articolo 6.1. del contratto di utenza). Può però durare di più, se si rinnova la concessione.
Attraverso la posta elettronica certificata, ogni cittadino può richiedere informazioni, inviare istanze e documenti alle Pubbliche Amministrazioni, e ricevere a sua volta dalle stesse informazioni e documenti, rimanendo comodamente a casa o comunque senza la necessità di recarsi presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni. È sufficiente, infatti, connettersi ad internet da qualsiasi luogo nel quale ci si trovi.
Il privato che ha richiesto e ottenuto un indirizzo di PEC per i rapporti con la Pubblica Amministrazione deve controllare la corrispondenza elettronica, così come ognuno ha l’onere di controllare la posta che fisicamente arriva presso l’indirizzo della propria residenza o domicilio.
L’indirizzo di posta elettronica certificata del Protocollo Generale del Comune di Carbonia è: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Potestà legislativa regionale: è il potere delle regioni di approvare leggi, con efficacia limitata al proprio territorio. Nell'esercizio di questo potere le regioni devono rispettare la Costituzione, i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La potestà legislativa è attribuita alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, che definisce espressamente quali sono le materie che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quali le materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni (cioè quelle materie per le quali lo Stato determina i principi fondamentali valevoli per tutto il territorio nazionale che le Regioni debbono rispettare nell’approvazione delle leggi). Alle regioni spetta la potestà legislativa in ogni altra materia. Le leggi regionali non possono istituire dazi d'importazione o esportazione o transito, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Preambolo: è la parte di un atto in cui sono elencate le norme in base alle quali l'atto viene emanato o le fasi significative del procedimento amministrativo svolto (di solito i richiami alle norme o alle fasi del procedimento sono introdotti da formule come “visto” o “richiamato”.)
Prelazione: è il diritto che ha una persona, rispetto ad altre, di esercitare per primo un diritto o di acquistare per primo un bene (è il diritto ad essere preferito). Ad esempio, in base a quanto disposto dall’articolo 38 della Legge n. 392 del 27.07.1978, il conduttore (o locatario), cioè colui che abita in unappartamento e che versa ogni mese un canone di locazione al proprietario dell’appartamento (detto locatore), ha il diritto di acquistarlo per primo, se il proprietario decide di venderlo. Per questa ragione, il conduttore è la prima persona alla quale il locatore deve comunicare (con atto notificato mediante ufficiale giudiziario) la propria volontà di vendere l’appartamento.
Prescrizione: consiste nell’estinzione di un diritto soggettivo se il suo titolare non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, determinato dalla legge normalmente in 10 anni (termine di prescrizione ordinaria). Un esempio di prescrizione breve è quello relativo all’azione per chiedere il risarcimento del danno derivante da fatto illecito (5 anni dal fatto). La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili, tra i quali rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.
Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione vi sono ad esempio il diritto di proprietà (che però è soggetto all’istituto della prescrizione acquisitiva, cioè l’usucapione) e il diritto a far valere la nullità di un contratto.
Prestiti obbligazionari: sono emessi da società per azioni o in accomandita per azioni, oppure da enti pubblici, per finanziarsi a medio-lungo termine. Una società (o un ente pubblico) chiede un prestito a soggetti privati, detti obbligazionisti, che versano alla società (o all’ente pubblico) una somma di denaro, ricevendo in cambio un certo numero di obbligazioni, che sono titoli di credito, produttivi di interessi. Il guadagno, per i soggetti privati, consiste dunque nel ricevere una cedola di interesse a scadenza fissa (o trimestrale o semestrale). Poi, entro il termine stabilito dal contratto, la società (o l’ente pubblico) rimborsa ai soggetti privati la somma ricevuta in prestito.
Previdenza sociale: è il sistema di tutela che lo Stato assicura ai cittadini che si trovano in situazioni di malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria o maternità, pagando loro una pensione, assegni integrativi per il nucleo familiare o per la maternità.
Secondo quanto disposto dall’articolo 38 della Costituzione, infatti, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Inoltre, i lavoratori hanno diritto ad avere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. A tali compiti provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato (come ad esempio l’Inps e l’Inpdap).
Procedura ad evidenza pubblica: è il procedimento, articolato in più fasi, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione, garantendo trasparenza e concorrenzialità, sceglie, tra più contraenti possibili, quello che meglio risponde ai principi che regolano l’attività dell’amministrazione pubblica (efficacia, efficienza ed economicità). In questo modo la Pubblica Amministrazione garantisce che la procedura si svolga in maniera trasparente e secondo le regole della concorrenza. Gli appalti pubblici e le aste per la vendita di immobili pubblici, rientrano in questa categoria.
Procedimento amministrativo: è la sequenza degli atti e delle attività compiuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (sanciti dall’articolo 97 della Costituzione), al fine di adottare un atto finale, ossia il provvedimento amministrativo (per esempio: un'autorizzazione, un contratto, una convenzione). È regolato principalmente dalla Legge n. 241 del 7.08.1990.
Le fasi che lo compongono sono: l’iniziativa, cioè quella in cui la Pubblica Amministrazione avvia il procedimento; quella istruttoria, in cui essa raccoglie e valuta le informazioni rilevanti per l’adozione dell’atto finale; quella costitutiva, in cui l’organo competente, decide e adotta il provvedimento; quella integrativa dell’efficacia (che può consistere ad esempio nel comunicare alla parte interessata che l’atto è stato adottato), necessaria affinché tale provvedimento divenga efficace.
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di non aggravare il procedimento (aggiungendo ad esempio controlli, ispezioni o richieste di documenti), se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, cioè può farlo soltanto se c’è un concreto motivo di interesse pubblico.
In base a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7.08.1990, possono intervenire nel procedimento tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, che possono risultare danneggiati dal provvedimento.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, se il procedimento deve essere necessariamente aperto a seguito dell’istanza (richiesta) di un cittadino, o deve essere iniziato d’ufficio (cioè indipendentemente da una sua richiesta), la Pubblica Amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso, ad esempio con il rilascio o il diniego (rifiuto) di una concessione, e lo deve fare entro il termine massimo di 30 giorni (oppure di 90, se decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono un termine diverso). Ci sono, tuttavia, dei casi in cui la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento entro 180 giorni (con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione), ad esempio per la natura degli interessi pubblici tutelati o la particolare complessità del procedimento stesso.
Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per un periodo massimo di 30 giorni, quando l’Amministrazione deve acquisire informazioni non presenti tra i suoi documenti o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Scaduti i termini, se l’Amministrazione non ha concluso il procedimento, se cioè non ha risposto all’istanza (richiesta) del cittadino, si hanno 2 ipotesi:
a) quella del silenzio assenso, disciplinata dall’articolo 20 della Legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio dell’Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda del cittadino, senza necessità di ulteriori istanze o diffide (il silenzio, tuttavia, non equivale ad assenso nel caso di procedimenti amministrativi riguardanti, ad esempio, il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza, la salute o la pubblica incolumità);
b) quella del silenzio rifiuto, per cui il silenzio dell’Amministrazione si interpreta come rifiuto, cioè è come se l’Amministrazione, con un provvedimento espresso, avesse respinto l’istanza del cittadino. Secondo quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del Decreto Legislativo n. 104 del 2.07.2010, fino a quando la Pubblica Amministrazione non adempie (cioè non conclude il procedimento), il cittadino può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il silenzio rifiuto, entro 1 anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. In passato, per proporre ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione, il cittadino doveva aver prima indirizzato all’Amministrazione inadempiente, una diffida ad adempiere all’obbligo di rispondere alla sua istanza (del tipo: “Se non emani, entro un certo termine, il provvedimento di accoglimento o di rifiuto della mia istanza, faccio ricorso”). Ora, secondo quanto disposto dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 104 del 2.07.2010 (detto Codice del processo amministrativo), il ricorso contro il silenzio rifiuto può essere proposto anche senza diffida.
Profilassi: è una qualsiasi procedura medica o di sanità pubblica il cui scopo è prevenire, piuttosto che curare o trattare, le malattie. In prima analisi, le misure di profilassi sono divise in profilassi primaria (per prevenire l'insorgere di una malattia), profilassi secondaria (per aiutare il paziente a difendersi da eventuali peggioramenti, laddove la malattia sia già insorta). Il termine profilassi è utilizzato soprattutto nel caso di malattie infettive, mentre nelle malattie cronico degenerative rimane in uso il termine prevenzione (primaria, secondaria, terziaria). Sono esempi di profilassi la depurazione dell’acqua, la bonifica di terreni, tutte quelle pratiche di educazione, formazione e informazione sanitaria, la disinfestazione, disinfezione e sterilizzazione.
Progetto di legge: è il testo normativo, suddiviso in articoli, che viene presentato alle Camere o ai Consigli regionali dai soggetti cui spetta l’iniziativa legislativa. Contiene la proposta di una nuova legge. Una volta discusso, se viene approvato diventa legge.
Progetti – guida: è un allegato al Piano di Riqualificazione e Recupero del Comune di Carbonia ed è uno degli strumenti fondamentali per la sua attuazione. Dà indicazioni su come progettare interventi di modifiche da effettuare sulle costruzioni edili originarie (ad esempio dà indicazioni su come inserire un garage).
I progetti – guida non danno indicazioni obbligatorie su come procedere alle modifiche, ma coloro che si attengono ad esse, potranno agire per singole unità immobiliari in concessione diretta, anche in deroga ai limiti di volumetria prefissati.
Propedeutica: preparatoria, introduttiva.
Provvedimento amministrativo: è l’atto amministrativo con il quale un’autorità della Pubblica Amministrazione manifesta unilateralmente la propria volontà, nell’esercizio dei suoi poteri. Si tratta quindi di una decisione presa dalla sola Amministrazione, che produce effetti nella sfera giuridica di un soggetto esterno (ad esempio del cittadino), anche contro la sua volontà, creando, modificando o estinguendo una determinata situazione giuridica, al fine di realizzare un particolare interesse pubblico. Tuttavia, per il principio di legalità della Pubblica Amministrazione (fissato dall’articolo 97 della Costituzione), ogni potere amministrativo deve trovare fondamento in una precedente norma, che deve anche fissare i parametri generali cui le decisioni della Pubblica Amministrazione devono ispirarsi.
I provvedimenti amministrativi sono quindi tipici, cioè la causa del potere nella cui esplicazione sono adottati dalla Pubblica Amministrazione, è predeterminata dalla legge. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’articolo 97 della Costituzione, la Pubblica Amministrazione, nell’effettuare una scelta, deve perseguire l’imparzialità, cioè deve evitare favoritismi, che sono contrari all’interesse pubblico da soddisfare, e deve valutare tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati. In ogni provvedimento amministrativo che la Pubblica Amministrazione notifica (fa conoscere) al destinatario (ad esempio un cittadino) devono essere indicati, inoltre, l’autorità alla quale il cittadino può presentare ricorso contro il provvedimento stesso, e il termine (cioè il numero di giorni, trascorso il quale non è più possibile fare ricorso).
Se l’interessato pensa, infatti, di essere stato danneggiato da un provvedimento amministrativo, può presentare ricorso per ottenere ad esempio la sua modifica o il suo annullamento. Se non presenta ricorso entro il termine previsto dalla legge (di 60 giorni dal momento in cui gli è stato notificato l’atto o da quello in cui ne ha avuto conoscenza, se fa ricorso al giudice amministrativo regionale (Tar); di 120 giorni se presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), il provvedimento diventa inoppugnabile, cioè non può più essere impugnato (annullato o modificato). Sono provvedimenti amministrativi ad esempio il decreto e la delibera.
Pubblica Amministrazione: secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi, tra gli altri, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La Pubblica Amministrazione svolge attività nell’interesse della collettività.
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.): è lo strumento legale per conoscere tutti gli atti della Regione Sardegna, gli atti dello Stato di interesse regionale e alcuni atti di altri enti pubblici. Con la pubblicazione nel B.U.R.A.S. vengono portati ufficialmente a conoscenza della collettività, ad esempio, una legge o un atto amministrativo regionale. Gli atti normativi, pubblicati nel B.U.R.A.S. producono effetti giuridici, trascorso un determinato periodo di tempo dalla loro pubblicazione. La legge della Regione Sardegna di solito entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo termine maggiore o minore stabilito dalla legge stessa.