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Parere Paesaggistico sulle Istanze di Condono

Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, relativamente alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, devono presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia la richiesta di parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

PROCEDIMENTO:
La domanda di parere sulle istanze di condono edilizio (art. 32 L. 47/85) deve essere presentata in conformità al modello denominato “Allegato 2
Il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio verifica se la richiesta è di propria competenza ai sensi della Legge Regionale 28/98 e, in caso contrario, trasmette i documenti al Servizio Regionale di Tutela Paesaggistica competente per territorio entro 30 giorni.
Per i procedimenti delegati ai sensi della LR 28/98, svolge l’istruttoria della pratica, richiede ed acquisisce eventuale documentazione integrativa.
Qualora venga accertata la sanabilità dell’opera il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio richiede la presentazione della perizia di stima da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato per la quantificazione della sanzione pecuniaria. In caso di inerzia la sanzione verrà determinata d’ufficio.
il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi mediante perizia giurata da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato. In caso di inerzia la sanzione verrà determinata d’ufficio.
Presentata la perizia il Dirigente del Servizio competente applica la sanzione pecuniaria assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento. A seguito della presentazione dell’attestazione del versamento, il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio rilascia il parere finale di compatibilità paesaggistica.
Nel caso di parere non favorevole il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio comunica al richiedente il preavviso di diniego assegnando un termine di dieci giorni entro il quale presentare le proprie controdeduzioni. Se il richiedente non presenta controdeduzioni adotta il provvedimento finale di diniego, in caso contrario effettuerà una nuova istruttoria e adotterà i conseguenti provvedimenti.
Copia del parere è trasmesso alla Regione e alla Soprintendenza.


COSTI: 
versamento dei diritti di segreteria come da D.G.C. n.24 del 09/03/2022 di € 100,00 effettuato con le seguenti
modalità:
• su c.c.p. n. 13017090 intestato al Comune di Carbonia Servizio Tesoreria con causale: Diritti di Segreteria
  Parere su condono edilizio;
• bonifico bancario IBAN IT 14 I 07601 04800 000013017090 intestato a Tesoreria Comune di Carbonia con
  causale: Diritti di Segreteria Parere su condono edilizio
• PAgoPA accessibile al seguente link https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do scegliendo
  apposita voce dal menù “inserimento spontaneo” con causale: Diritti di Segreteria Parere su condono edilizio
□ n. 2 marche da ballo pari a 16,00 euro cadauna

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
180 giorni dalla data di presentazione della domanda

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