LEGGE REGIONALE 20/97- SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Cos'è?
La Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20 , "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche", modifica e integra la legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna", e prevede l'erogazione di un contributo economico in favore dei cittadini che ne posseggono i requisiti. Il beneficio viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e prevede la predisposizione di un progetto terapeutico – abilitativo personalizzato e l'erogazione del sussidio .
Chi ne ha diritto?
I cittadini residenti in Sardegna affetti da una patologia psichiatrica e che si trovino in una situazione di bisogno economico .
Requisito clinico
Per accede al beneficio, il cittadino deve essere assistito dal " Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" o dal " Servizio della tutela materno - infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile della ASSL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Patologie :
- Schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoide, indifferenziata, residua), ad andamento Cronico:
- Disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
- Disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico;
- Disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
- Disturbo bipolare dell’umore (depressivo, misto, maniacale ) ad andamento cronico;
- Autismo.
Requisito reddituale
L'importo della L.20/97 viene calcolato sulla base dei redditi del beneficiario. Nella determinazione del reddito devono essere considerate tutte le entrate comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile e i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.
Per avere diritto al sussidio il reddito individuale mensile del richiedente non deve superare l’importo stabilito ogni anno con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell’Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale.
I minori, interdetti o inabilitati, non hanno diritto al sussidio economico quando il reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza supera l’importo stabilito ogni anno con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell’Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale.
Come richiederlo?
Per accedere al beneficio, gli interessati (o i loro amministratori di sostegno, tutori, curatori o i genitori nel caso di minori) dovranno compilare il modulo A e la dichiarazione sostitutiva cumulativa scaricabili dal link in fondo a questa pagina e presentarli insieme ad un documento d'identità e alla certificazione ISEE all'Ufficio di Servizio Sociale mediante:
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TRASMISSIONE VIA MAIL all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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TRASMISSIONE VIA PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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In via residuale e compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 , è ammessa la CONSEGNA A MANO all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il Martedì dalle 16.00 alle 17.00.