La Regione Sardegna ha pubblicato, a valere sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 OT9 – Priorità I- Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1, l’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità - INCLUDIS” (di seguito Avviso Regionale INCLUDIS) al fine di promuovere, su tutto il territorio regionale, la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato. Si intende così contribuire all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari. Al fine di partecipare a tale Avviso, il Comune di Carbonia, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito PLUS CARBONIA (di seguito PLUS CARBONIA), promuove la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte ad enti pubblici e/o organizzazioni del terzo settore (come definiti ai sensi della legge 6 giugno 2016, n.106 in possesso dei requisiti soggettivi indicati dall’art. 7.1. dell’Avviso Regionale INCLUDIS) che intendono compartecipare alla progettazione e realizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone non occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni:
1. con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;
2. con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
3. con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari.
Data di scadenza : Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24 novembre 2017.
Allegati:
Il PLUS Carbonia promuove e sostiene i progetti di promozione e diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili, da svilupparsi in collaborazione con le Associazioni/Enti sportive iscritte al relativo Albo che operino esclusivamente nel campo delle disabilità, in attuazione della Delibera di GR n. 63/14 del 15.12.2015.
Le Associazioni interessate dovranno presentare domanda di finanziamento all’ Ambito Plus di Carbonia, secondo le modalità appresso descritte e trasmettere apposito progetto utilizzando la modulistica approvata.
La somma di Euro 34.600,00 sarà ripartita a favore delle associazioni sportive iscritte all’albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità che presentino progetti in forma associata, o in forma singola, promuovendo l’integrazione con le azioni del servizio sanitario, da realizzarsi nell’Ambito PLUS di Carbonia, per attività sportive a favore di persone con disabilità.
Ad ogni Associazione potrà essere finanziata una sola attività progettuale.
Il finanziamento massimo per ogni progetto non potrà essere superiore a euro 20.000,00.
Qualora il progetto presenti un costo complessivo superiore dovranno essere indicate le fonti di cofinanziamento, proprie o di Enti Pubblici o Privati.
Sono destinatari dei progetti le persone con disabilità fisica e psichica certificata di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3.
Possono beneficiare del finanziamento le attività sportive che promuovono opportunità di benessere, favorendo occasioni sportive di aggregazione e socializzazione in favore dei soggetti diversamente abili.
Possono accedere ai finanziamenti le Associazioni Sportive che:
1. siano iscritte all’albo regionale delle società sportive (L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 9) e che operino esclusivamente nel campo della disabilità;
2. abbiano almeno esperienza triennale in progetti e/o attività con le stesse finalità, svolta direttamente o documentata tramite il curriculum dei propri operatori.
Data di scadenza : Le domande per la presentazione dei progetti dovranno pervenire entro il 30 novembre 2017.
Allegati:
DESCRIZIONE:
Il Comune di Carbonia, Ente Capofila del PLUS - Distretto Socio Sanitario di Carbonia, in attuazione dell'accordo stipulato con l’INPS, per la gestione coordinata ed integrata di interventi di Assistenza Domiciliare a valere sull’avviso “Home Care Premium 2017”, intende procedere all'individuazione di soggetti specializzati da accreditare per l'erogazione delle Prestazioni Integrative del Progetto HCP in favore degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Possono richiedere l'accreditamento tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli interessati dovranno utilizzare l’apposito modulo, da compilare in ogni sua parte, allegato all'avviso (All. 2) e disponibile sul sito del Comune di Carbonia (http://www.comune.carbonia.ci.it) ovvero presso lo Sportello Home Care Premium sito nel Comune di Carbonia, via XVIII Dicembre (locali dell’Ex Tribunale).
La domanda potrà essere presentata a mano direttamente al Comune di Carbonia, Ufficio Protocollo, Piazza Roma n.1, 09013, Carbonia; ovvero spedita con raccomandata A/R, specificando sulla busta “DOMANDA ACCREDITAMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017”, indirizzandola al Comune di Carbonia, Ufficio Protocollo, Piazza Roma, 1, 09013, Carbonia; oppure telematicamente mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto “DOMANDA ACCREDITAMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017”, con allegato il modulo, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Carbonia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA:
Le domande di accreditamento dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 5 settembre 2018.
Le domande di accreditamento presentate oltre il termine previsto dal presente avviso verranno vagliate successivamente e il soggetto richiedente verrà inserito nell’elenco a partire dal primo aggiornamento successivo la presentazione della domanda stessa.
L’elenco sarà aggiornato trimestralmente a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco stesso.
L’elenco avrà validità fino alla scadenza del progetto HCP 2017, prevista per il 31/12/2018, salvo eventuali proroghe disposte dall'INPS, che porteranno al differimento di tale termine.
Allegati:
Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, relativamente alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, devono presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia la richiesta di parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
PROCEDIMENTO:
La domanda di parere sulle istanze di condono edilizio (art. 32 L. 47/85) deve essere presentata in conformità al modello denominato “Allegato 2”
Il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio verifica se la richiesta è di propria competenza ai sensi della Legge Regionale 28/98 e, in caso contrario, trasmette i documenti al Servizio Regionale di Tutela Paesaggistica competente per territorio entro 30 giorni.
Per i procedimenti delegati ai sensi della LR 28/98, svolge l’istruttoria della pratica, richiede ed acquisisce eventuale documentazione integrativa.
Qualora venga accertata la sanabilità dell’opera il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio richiede la presentazione della perizia di stima da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato per la quantificazione della sanzione pecuniaria. In caso di inerzia la sanzione verrà determinata d’ufficio.
il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi mediante perizia giurata da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato. In caso di inerzia la sanzione verrà determinata d’ufficio.
Presentata la perizia il Dirigente del Servizio competente applica la sanzione pecuniaria assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento. A seguito della presentazione dell’attestazione del versamento, il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio rilascia il parere finale di compatibilità paesaggistica.
Nel caso di parere non favorevole il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio comunica al richiedente il preavviso di diniego assegnando un termine di dieci giorni entro il quale presentare le proprie controdeduzioni. Se il richiedente non presenta controdeduzioni adotta il provvedimento finale di diniego, in caso contrario effettuerà una nuova istruttoria e adotterà i conseguenti provvedimenti.
Copia del parere è trasmesso alla Regione e alla Soprintendenza.
COSTI:
versamento dei diritti di segreteria come da D.G.C. n.24 del 09/03/2022 di € 100,00 effettuato con le seguenti
modalità:
• su c.c.p. n. 13017090 intestato al Comune di Carbonia Servizio Tesoreria con causale: Diritti di Segreteria
Parere su condono edilizio;
• bonifico bancario IBAN IT 14 I 07601 04800 000013017090 intestato a Tesoreria Comune di Carbonia con
causale: Diritti di Segreteria Parere su condono edilizio
• PAgoPA accessibile al seguente link https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do scegliendo
apposita voce dal menù “inserimento spontaneo” con causale: Diritti di Segreteria Parere su condono edilizio
□ n. 2 marche da ballo pari a 16,00 euro cadauna
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
180 giorni dalla data di presentazione della domanda
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 artt. 167 e 181)
L'accertamento della compatibilità paesaggistica può essere richiesto nei seguenti casi:
a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi oppure aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, devono presentare al SUAPE o all'Ufficio Tutela del Paesaggio Comunale la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Sono di competenza del SUAPE:
– i procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
– i procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
– i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
Sono di competenza dell'Ufficio Tutela del Paesaggio Comunale in via residuale tutti i procedimenti che non rientrano nella competenza del SUAPE.
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAPE
Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere è esclusa l'applicazione del Procedimento Unico disciplinato dall'art. 31 della LR 20 ottobre 2016 n. 24 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto è valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni.
Il richiedente presenta istanza al SUAPE per via telematica corredata dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
Per la presentazione della pratica deve essere utilizzata la modulistica regionale pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna.
PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA COMPETENZA DEL SUAPE
La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere presentata in conformità alla seguente modulistica predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna:
- Richiesta di accertamento
- Elenco dei proprietari (persone fisiche - allegato 1)
- Elenco dei proprietari (persone giuridiche - allegato 2)
- Elenco degli elaborati (allegato 3)
- Elenco dei vincoli paesaggistici (allegato 4)
Il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio verifica se la richiesta è di propria competenza ai sensi della Legge Regionale 28/98 e, in caso contrario, trasmette i documenti al Servizio Regionale di Tutela Paesaggistica competente per territorio entro 30 giorni.
Per i procedimenti delegati ai sensi della LR 28/98, svolge l’istruttoria della pratica, richiede ed acquisisce eventuale documentazione integrativa ed inoltra la richiesta di parere alla Soprintendenza che deve pronunciarsi nel termine perentorio di novanta giorni.
Se la Soprintendenza esprime parere favorevole il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio richiede la presentazione della perizia di stima da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato per la quantificazione della sanzione pecuniaria. In caso di inerzia la sanzione verrà determinata d’ufficio.
Presentata la perizia il Dirigente del Servizio competente applica la sanzione pecuniaria assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento. A seguito della presentazione dell’attestazione del versamento, il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio rilascia il parere finale di compatibilità paesaggistica.
Copia del parere è trasmesso alla Regione e alla Soprintendenza.
Nel caso di parere non favorevole della Soprintendenza il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio comunica al richiedente il preavviso di diniego assegnando un termine di dieci giorni entro il quale presentare le proprie controdeduzioni. Se il richiedente non presenta controdeduzioni il Responsabile adotta il provvedimento finale di diniego. In caso contrario effettuerà una nuova istruttoria, richiedendo eventualmente parere alla Soprintendenza, e adotterà i conseguenti provvedimenti.
COSTI:
□ versamento di euro 51,65 su c.c.p. n. 13017090 intestato al Comune di Carbonia – Servizio Tesoreria con causale: Diritti di Segreteria Istanza Compatibilità Paesaggistica;
□ n. 2 marche da bollo pari a 16,00 euro cadauna
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
180 giorni dalla data di presentazione della domanda
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
d) gli interventi e le opere elencati nell’Allegato A del DPR n. 31/2017;
Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del DPR 31/2017 applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Nei restanti casi, a seconda del tipo di intervento, il procedimento autorizzatorio può essere ordinario o semplificato.
Sono soggetti al Procedimento Autorizzatorio Semplificato:
a) gli interventi e le opere di lieve entità elencati nell’Allegato B del DPR n. 31/2017;
b) le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. Le semplificazioni procedurali non operano qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità. In tal caso si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
I restanti interventi ed opere sono soggetti al procedimento autorizzatorio ordinario.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 (accertamento di compatibilità paesaggistica), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAPE
Per la presentazione della pratica deve essere utilizzata la modulistica regionale pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione Autonoma della Sardegna
PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA ESCLUSI DALLA COMPETENZA DEL SUAPE
Normativa Nazionale
- Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26 settembre 1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice Urbani dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
Normativa Regionale
- Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 28 marzo 2012 “Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21. Direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 28/1998 contenente le modalità applicative”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/64 del 30 settembre 2010 “L.R. 12.8.1998, n. 28 -Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna - Direttiva n. 2. Rettifica per errore materiale della Delib.G.R. n. 29/32 del 29.7.2010”, di seguito denominata Direttiva n. 2”;
- Legge Regionale 04 maggio 2017, n. 9 “Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifica alla legge regionale n.28 del 1998”
Atti Comunali
- Linee di indirizzo per la definizione delle pratiche di condono edilizio approvate con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 17.10.2011;
- Linee di indirizzo per la definizione delle pratiche relative al terzo condono edilizio approvate con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 03-04-2013;
- Linee di indirizzo per l'applicazione della sanzione paesaggistica per opere minori in accertamento di compatibilità paesaggistica (art 167 D.Lgs. 42/2004) approvate con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 07-04-2014;
- Regolamento finalizzato al riordino dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e dei pareri sulle istanze di condono edilizio (art. 32 della legge 47/85) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 maggio 2015.
Uffici Comunali: Tutela del Paesaggio
Erika Daga (Responsabile Ufficio Tutela del Paesaggio)
Piazza Roma n.1
Orari di ricevimento per il pubblico: su appuntamento
Telefono 0781/694224
Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il Settore Urbanistica cura l’espletamento degli adempimenti relativi ai seguenti procedimenti:
Permessi di Costruire;
Segnalazione Certificata di inizio Attività;
Comunicazioni di Interventi di Edilizia Libera.
La modulistica relativa alla realizzazione di opere edilizie ricadenti nelle procedure innanzi indicate è reperibile presso il sito dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) della Regione Sardegna cliccando sul seguente link:
http://servizi.sardegnasue.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica