Si comunica che i buoni spesa sono stati caricati sulla tessera sanitaria dei beneficiari o dei delegati indicati. Si precisa che i buoni spesa avranno scadenza al 30 aprile 2023.
Si comunica ai cittadini che sono in corso le operazioni di accreditamento dei buoni spesa sulle tessere sanitarie dei richiedenti. Sarà cura dell’Ufficio dare comunicazione della disponibilità dei buoni mediante aggiornamento della presente pubblicazione. Nell’ipotesi in cui il richiedente non fosse in possesso di tessera sanitaria dotata di microchip o di tessera sanitaria in corso di validità, può darne comunicazione all’indirizzo mail di seguito indicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. I buoni saranno utilizzabili negli esercizi commerciali convenzionati indicati nell’elenco allegato.
Titolo | Data di Pubblicazione | Data ultimo Aggiornamento Testo | File |
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Sanzioni per verbali del codice della strada rateazione | 30/10/2023 | 31/10/2023 | ![]() |
Separazione e Divorzio | 21/12/2022 | 30/11/2022 | ![]() |
Servizio asilo nido | 29/09/2023 | 29/09/2023 | ![]() |
Servizio socio-riabilitativo - DIURNO | 29/12/2023 | 07/07/2023 | ![]() |
Servizio socio-riabilitativo - RESIDENZIALE | 29/12/2023 | 07/07/2023 | ![]() |
SUAPEE - procedimento in Autocertificazione "0" giorni e a "30" giorni | 28/09/2023 | 21/07/2023 | ![]() |
SUAPEE - procedimento in Conferenza di Servizi | 28/09/2023 | 14/09/2023 | ![]() |
Titolo | Data di Pubblicazione | Data ultimo Aggiornamento Testo | File |
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Unione Civile - Richiesta di costituzione di Unione Civile | 21/12/2022 | 30/11/2022 | ![]() |
Urna cineraria - domanda e affidamento | 30/03/2023 | 24/03/2023 | ![]() |
Urna cineraria - rinuncia all' affidamento | 16/10/2023 | 17/10/2023 | ![]() |
Descrizione
I coniugi con la separazione personale possono ottenere la sospensione degli effetti del matrimonio e di alcuni obblighi derivanti dallo stesso in attesa di un’eventuale riconciliazione o provvedimento di divorzio. La separazione può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso si può scegliere il procedimento ordinario tramite ricorso in Tribunale oppure uno dei procedimenti speciali introdotti dal D.L. 132/2014, convertito in Legge 162 del 2014 e cioè la separazione per convenzione di negoziazione assistita da avvocato o la separazione per richiesta congiunta innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
I presupposti richiesti dalla legge per procedere alla stesura di un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile è che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Legge 898/1970, D.L. 132 del 2014 convertito in Legge 162 del 2014, Legge 55 del 2015, Legge 76 del 2016.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento
Settore: I
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, avviato in seguito alla presentazione della domanda
Modalità per presentare la domanda
La richiesta deve essere presentata personalmente all’ufficio di Stato Civile mediante compilazione del modulo di avvio del procedimento, disponibile nella sezione Separazione e Divorzi, e corredata degli ulteriori allegati richiesti (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei coniugi, dichiarazione dei figli maggiorenni, informativa privacy) Esaminata la documentazione acquisita per lo svolgimento dell’istruttoria l’U.S.C provvede a contattare telefonicamente i coniugi per la firma del primo accordo di separazione o divorzio e la successiva conferma dello stesso.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione ovvero al divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Responsabile che adotta il provvedimento finale
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare la Responsabile del Servizio, Dott.ssa Gemma Furesi o in alternativa la Dott.ssa Giuliana Tavolacci, ai recapiti e con le modalità indicate al seguente link.
Termine di conclusione del procedimento
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Procedimento che si può concludere con silenzio assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale
Entrambi i richiamati istituti non sono applicabili a questo procedimento.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.
Chi intende opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte la dichiarazione di separazione può presentare ricorso al Tribunale Ordinario.
Pagamenti previsti e modalità
Pagamento del diritto fisso, stabilito dalla legge, di 16,00 euro, mediante la piattaforma PagoPa con accesso dal sito istituzionale del Comune ai servizi pubblici on line (sul sito dello Stato Civile è presente un link esplicativo per guidare il cittadino nella procedura) e consegnata la relativa ricevuta di avvenuto pagamento attestante il codice IUV all’Ufficiale di Stato Civile.
Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello - Contatti:
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica
Per facilitare la presentazione della domanda l’Amministrazione comunale mette a disposizione: l’istanza di avvio al procedimento, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei coniugi, la dichiarazione dei figli maggiorenni al seguente link.
Ultima modifica: 30/11/2022
Descrizione
La legge 76 del 2016 ha previsto il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso ed ha esteso tutte le leggi e i provvedimenti amministrativi in materia di matrimonio, salvo le eccezioni in materia di adozione e di alcune norme del codice civile non espressamente richiamate.
Per costituire un’unione civile, tra persone dello stesso sesso, le parti devono presentarsi nel Comune da loro prescelto (o da persona che abbia avuto speciale incarico) e presentare l’istanza, disponibile in questa sezione, compilata e sottoscritta.
Riferimenti normativi
Legge 20 maggio 2016 n. 76, D.P.R. 396 del 2000, D.M. del 27 febbraio 2017, D.lgs. 5, 6, e 7 del 2017.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento
Settore: I
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, avviato in seguito alla presentazione della domanda
Modalità di presentazione della domanda
Per costituire un’unione civile, tra persone dello stesso sesso, le parti devono presentarsi nel Comune da loro prescelto (o da persona che abbia avuto speciale incarico) e presentare l’istanza, disponibile in questa sezione, compilata e sottoscritta.
Entro 30 giorni, l’Ufficio procederà alla relativa istruttoria tramite verifica delle dichiarazioni rese dalle parti sui dati anagrafici e sulla insussistenza di impedimenti.
Da tale data le parti possono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile per costituire l’unione civile che dovrà avvenire entro i successivi 180 giorni, nel giorno comunicato dall’Ufficio e alla presenza di due testimoni e con possibile scelta del cognome comune e del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Viceversa se dagli accertamenti svolti sono emersi impedimenti alla costituzione dell’unione l’Ufficio informa i richiedenti di non poter procedere.
Responsabile che adotta il provvedimento finale
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare la Responsabile del Servizio, dott.ssa Gemma Furesi o in alternativa, l’istruttore amministrativo Contabile dott.ssa Giuliana Tavolacci, ai recapiti e con le modalità indicate al seguente link.
Procedimento che si può concludere con silenzio assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale
No.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.
Avverso il provvedimento di diniego espresso o tacito del provvedimento di costituzione dell’unione civile il cittadino potrà proporre ricorso al Giudice Ordinario.
Pagamenti previsti e modalità
Una marca da bollo da 16,00 euro da allegare all’istanza
Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello - Contatti:
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica
Per facilitare la presentazione della domanda l’Amministrazione comunale mette a disposizione il modulo per la domanda di avvio al procedimento.
Ultima modifica: 30/11/2022
Descrizione
La celebrazione del matrimonio sia civile che religioso è preceduta dalla pubblicazione di matrimonio, procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver acquisito la documentazione richiesta come per legge, accerta mediante processo verbale che non esistono impedimenti alla celebrazione e procede alla pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune della volontà degli sposi di contrarre tra loro matrimonio.
Se i nubendi scelgono il rito cattolico o acattolico, la richiesta di pubblicazione all’Ufficiale di Stato Civile deve essere fatta dal ministro di culto davanti al quale il matrimonio verrà celebrato.
Se il matrimonio dovrà celebrarsi secondo uno dei riti acattolici, i nubendi devono dichiarare tale circostanza all’Ufficiale di Stato Civile all’atto di richiesta di pubblicazione.
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile” Codice Civile, Legge 847 del 27 maggio 1929, Legge 218/1995, Decreto Ministeriale 5 aprile 2002.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento
Settore: I
Dirigente Dott. Massimo Cocco
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile
Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, a seguito della presentazione della domanda.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza con i seguenti allegati: copia dei documenti d’identità dei nubendi e modulo di richiesta di pubblicazione (Matrimonio) compilato e firmato
I cittadini stranieri dovranno inoltre allegare: copia del nulla-osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia ovvero certificato di capacità matrimoniale per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 - Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia e certificato di nascita con paternità e maternità; copia del passaporto.
Nel giorno concordato i nubendi dovranno presentarsi personalmente all’Ufficiale di Stato Civile al quale consegneranno, se entrambi residenti in Carbonia, una marca da bollo da 16,00 euro, ovvero due marche da 16,00 euro se residenti in Comuni diversi.
L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo di otto giorni consecutivi. In assenza di opposizioni, il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi centottanta giorni. Decorso inutilmente tale termine la pubblicazione si considera come non avvenuta e i nubendi dovranno richiedere l’avvio di un nuovo procedimento.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
In alcuni casi particolari, i documenti normalmente acquisiti dall’Ufficio devono essere presentati direttamente dai nubendi, come indicato dall’elenco che segue.
Matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto competente
Sposi minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni competente.
Sposa vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Sposa divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
Sposi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Responsabile che adotta il provvedimento finale
Responsabile del Servizio di Stato Civile, Dott.ssa Gemma Furesi
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare l’Ufficio di Stato Civile ai recapiti e con le modalità indicate al seguente al link
Termine del procedimento
Per la pubblicazione di matrimonio in Albo Pretorio: 30 giorni dalla richiesta di pubblicazione depositata in Ufficio, fatto il rispetto dei termini da parte dei Comuni o Consolati interessati dall’istruttoria e ai quali è stata fatta richiesta di rilascio o integrazione documentale.
Procedimento che si può concludere con silenzio-assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.
L’opposizione alla pubblicazione eseguita dall’Ufficiale di Stato Civile è proponibile da parte dei soggetti legittimati al Tribunale Ordinario del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione.
Pagamenti previsti e modalità
La presentazione dell’istanza è gratuita, sull’atto di matrimonio da mettere in pubblicazione dovrà essere apposta una marca da bollo da 16,00 euro se entrambi residenti in Carbonia, ovvero due marche da 16,00 euro se residenti in Comuni diversi.
Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta
Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco - Contatti
Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello - Contatti:
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica
Per facilitare la presentazione della domanda l’Amministrazione comunale mette a disposizione: l’istanza di avvio al procedimento e cioè la richiesta di pubblicazione del matrimonio civile al seguente link: Matrimonio.
Ultima modifica: 30/11/2022