I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
d) gli interventi e le opere elencati nell’Allegato A del DPR n. 31/2017;
Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del DPR 31/2017 applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Nei restanti casi, a seconda del tipo di intervento, il procedimento autorizzatorio può essere ordinario o semplificato.
Sono soggetti al Procedimento Autorizzatorio Semplificato:
a) gli interventi e le opere di lieve entità elencati nell’Allegato B del DPR n. 31/2017;
b) le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. Le semplificazioni procedurali non operano qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità. In tal caso si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
I restanti interventi ed opere sono soggetti al procedimento autorizzatorio ordinario.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 (accertamento di compatibilità paesaggistica), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.